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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9907/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e condannato Bianchi per il reato di tentato furto aggravato (travisa mento). Il ricorrente ha articolato sei motivi: nullità dell'ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria e della sentenza (art.125, 603, 438 c.p.p. e connessi), vizi di motivazione e travisamento della prova in ordine alla configurabilità del tentativo (atti idonei e diretti non equivoci; ipotesi di finalità alternative), errore nel ritenere assente la desistenza volontaria, censura per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e determinazione della pena, e infine mancata sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva/detenzione domiciliare per carente motivazione sui "fondati motivi" ostativi.

La decisione

La Suprema Corte ha respinto gran parte del ricorso e lo ha invece accolto in relazione all'ultimo motivo. In particolare: rigettate le censure sulla nullità dell'ordinanza di rinnovazione e della sentenza derivata; confermata la ritenuta dalla Corte d'appello che gli atti (palpazione ripetuta della tasca, travisamento, inseguimento, comportamento generale) erano idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il furto e dunque configurano tentativo punibile, non desistenza volontaria; inammissibile la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Accolto invece il motivo relativo al rifiuto della sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva/detenzione domiciliare: la Corte d'appello non ha fornito la motivazione "rafforzata" richiesta dall'art.58 legge 689/1981 circa i "fondati motivi" che escludono la sostituzione, per cui la sentenza d'appello è annullata limitatamente a questo punto e la causa rinviata per nuova valutazione sul punto.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiede adeguata motivazione degli atti; ma la motivazione di un'ordinanza può essere integrata e sviluppata nella sentenza se quest'ultima è coerente con l'atto precedente.

  • art. 603 cod. proc. pen. (commi 1 e 3-bis)

    Consente al giudice d'appello di disporre la rinnovazione istruttoria, anche d'ufficio, quando ritenuta assolutamente necessaria, e trova applicazione anche dopo rito abbreviato secondo il principio tempus regit actum.

  • art. 438 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura di nullità; la Corte ritiene che la nullità non sussista ove la sentenza abbia adeguatamente sviluppato la motivazione coerente con l'atto impugnato.

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Stabilisce che le impugnazioni contro le ordinanze emesse nel dibattimento possono essere proposte con l'impugnazione della sentenza; giustifica che la motivazione sia talvolta fornita nella sentenza.

  • art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

    Riconosce al giudice nel giudizio abbreviato un potere discrezionale di integrazione della prova; tale scelta è sindacabile in Cassazione solo se manifestamente illogica.

  • art. 56 cod. pen.; art. 624 cod. pen.; art. 625, comma 1, n.5 cod. pen.

    Norme che definiscono il tentativo e il furto con le aggravanti; la Corte conferma che atti che oltrepassano la mera preparazione e mostrano una decisione di agire (anche con dolo alternativo) possono integrare il tentativo punibile.

  • art. 58 legge 689/1981

    «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».

    Dopo la novella, il rifiuto di sostituire la pena detentiva richiede motivazione rafforzata sui 'fondati motivi' ostativi; omissione o motivazione generica determina annullamento e rinvio.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri da considerare nella determinazione della pena e nel bilanciamento per l'applicazione di misure alternative; richiamato come parametro per la valutazione rieducativa.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola la valutazione dei precedenti e l'incidenza dell'incensuratezza; la mera incensuratezza non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 20-bis cod. pen.; art. 53 e art. 56 legge 689/1981

    Norme e riferimenti richiamati in ordine alle possibilità di sostituzione della pena e alle misure alternative; la loro applicazione richiede motivazione specifica sul profilo prognostico e rieducativo.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura di nullità derivata della sentenza; la Corte ha ritenuto infondata la dedotta nullità.

Massime di principio

  • In appello, anche dopo rito abbreviato del primo grado, il giudice può disporre la rinnovazione istruttoria d'ufficio se ritenuta assolutamente necessaria: il diritto dell'imputato ad essere giudicato solo sul materiale delle indagini preliminari non è assoluto.
  • La motivazione di un'ordinanza istruttoria può essere integrata e sviluppata nella sentenza, purché la sentenza sia coerente con l'atto e ne rielabori le ragioni.
  • Per il tentativo di furto possono essere decisivi atti che, pur apparen temente preparatori, dimostrino che l'agente ha ultimato il piano criminoso e ha iniziato l'esecuzione con azioni idonee e dirette in modo non equivoco a conseguire il risultato: ripetuti palpeggi alla tasca della vittima, travisamento e inseguimento possono soddisfare tale soglia.
  • Il dolo alternativo è idoneo a integrare il tentativo: l'esistenza di finalità alternative non esclude necessariamente la direzione criminosa della condotta.
  • La desistenza volontaria è esclusa se l'abbandono dell'azione è determinato da elementi esterni (reazione della vittima, fuga, intervento) e non da una scelta interiore autonoma dell'agente.
  • La valutazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena è sostanzialmente discrezionale e in sede di legittimità è sindacabile solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Dove la legge richiede una motivazione 'rafforzata' (es. art.58 l.689/1981 per il rifiuto di misure alternative), l'omissione o la genericità della motivazione espone la decisione ad annullamento e rinvio per nuova valutazione.

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