Corte di giustizia, Sentenza C-469/24
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 23 ottobre 2025. — B.F. (1) e B.F. (2) contro Z. sp. z o.o. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Rzeszowie. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva (UE) 2015/2302 – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Esecuzione del pacchetto – Difetto di conformità dei servizi forniti – Articolo 14, paragrafo 1 – Diritto a un’adeguata riduzione di prezzo – Articolo 14, paragrafo 2 – Diritto a un risarcimento adeguato – Articolo 14, paragrafo 3, lettera b) – Circostanze che escludono il diritto del viaggiatore al risarcimento – Difetto di conformità dei servizi forniti imputabile a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico e che è imprevedibile o inevitabile – Dimostrazione di una colpa – Articolo 4 – Livello di armonizzazione – Rimborso integrale nonostante i servizi forniti parzialmente – Articolo 1 – Livello elevato di protezione dei consumatori – Articolo 25 – Sanzioni – Articolo 3, punto 12 – Nozione di “circostanze inevitabili e straordinarie” – Atto di esercizio del potere pubblico». — Causa C-469/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta la direttiva 2015/2302 in materia di pacchetti turistici chiarendo i presupposti dell’esonero dell’organizzatore, la portata della riduzione del prezzo e la nozione di circostanze inevitabili e straordinarie. Esclude che il diritto nazionale possa richiedere la prova della colpa del terzo e conferma che, in casi estremi, la riduzione del prezzo può equivalere al rimborso totale. Precisa inoltre che la disciplina UE mira a ristabilire l’equilibrio contrattuale, non a punire l’organizzatore. Infine, ammette in astratto che un atto di potere pubblico possa integrare una circostanza straordinaria, ma solo se imprevedibile e non evitabile con misure ragionevoli.
Rinvio pregiudiziale sulla responsabilità dell’organizzatore di viaggi per difetti di conformità di un pacchetto turistico, sulla misura della riduzione del prezzo e sulla nozione di circostanze inevitabili e straordinarie nella direttiva 2015/2302.
La questione giuridica
1) Se l’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2302, in combinato disposto con l’articolo 4, osti a una norma nazionale che esige la prova della colpa del terzo, oltre al fatto che il difetto di conformità sia imputabile a un terzo, imprevedibile o inevitabile. 2) Se l’articolo 14, paragrafo 1, consenta una riduzione del prezzo fino al rimborso integrale del pacchetto anche quando il viaggiatore abbia fruito di alcuni servizi, qualora il difetto di conformità sia grave. 3) Se i diritti alla riduzione del prezzo e al risarcimento abbiano solo funzione ripristinatoria dell’equilibrio contrattuale o anche funzione sanzionatoria/dissuasiva. 4) Se gli atti di esercizio del potere pubblico, come una demolizione disposta da un’autorità, rientrino nella nozione di circostanze inevitabili e straordinarie.
Principio di diritto
L’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2302 osta a una norma nazionale che subordini l’esonero dell’organizzatore alla prova della colpa del terzo, poiché basta che il difetto di conformità sia imputabile a un terzo estraneo, imprevedibile o inevitabile. L’articolo 14, paragrafo 1, consente che la riduzione del prezzo arrivi al rimborso integrale quando il difetto di conformità, pur a fronte di servizi parzialmente fruiti, renda oggettivamente il pacchetto privo di interesse per il viaggiatore. I diritti alla riduzione e al risarcimento hanno funzione ripristinatoria dell’equilibrio contrattuale e non sanzionatoria. Le situazioni derivanti da atti di potere pubblico possono costituire circostanze inevitabili e straordinarie solo se realmente fuori dal controllo dell’organizzatore e imprevedibili, non quando il provvedimento era conoscibile in tempo utile prima della sua esecuzione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva (UE) 2015/2302
- Articolo 1 della direttiva (UE) 2015/2302
- Articolo 3, punti 12 e 13, della direttiva (UE) 2015/2302
- Articolo 4 della direttiva (UE) 2015/2302
- Articolo 13 della direttiva (UE) 2015/2302
- Articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, lettera b) e c), della direttiva (UE) 2015/2302
- Articolo 25 della direttiva (UE) 2015/2302
- Articolo 288 TFUE
Difetti di conformità nei pacchetti turistici e rimborso del prezzo
La pronuncia, resa in rinvio pregiudiziale dal Sąd Rejonowy w Rzeszowie, riguarda l’interpretazione della direttiva (UE) 2015/2302 in una controversia tra due viaggiatori e un organizzatore di viaggi relativa a un soggiorno in hotel in Albania che si è svolto in condizioni fortemente deteriorate. La Corte chiarisce, in quattro punti, la responsabilità dell’organizzatore, i criteri di quantificazione della riduzione del prezzo, la funzione dei rimedi previsti dalla direttiva e la nozione di circostanze inevitabili e straordinarie.
Fatti e procedimento principale
I viaggiatori avevano acquistato un pacchetto turistico "tutto compreso" presso un hotel a cinque stelle. Durante il soggiorno si sono verificati lavori di demolizione delle piscine e delle infrastrutture del lungomare, disposti dalle autorità albanesi, oltre a lavori di ampliamento dell’hotel e a disservizi nella ristorazione. I ricorrenti chiedevano il rimborso del prezzo del pacchetto e il risarcimento del danno materiale e morale; l’organizzatore opponeva che i fatti dipendevano da un atto di autorità e quindi da circostanze inevitabili e straordinarie.
Normativa rilevante
La Corte richiama soprattutto:
- l’articolo 1 della direttiva 2015/2302, sul livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori;
- l’articolo 3, punto 12, che definisce le "circostanze inevitabili e straordinarie";
- l’articolo 4, sul livello di armonizzazione;
- l’articolo 13, sulla responsabilità dell’esecuzione del pacchetto;
- l’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, lettere b) e c), su riduzione del prezzo e risarcimento;
- l’articolo 25, sulle sanzioni nazionali.
Prima questione: terzo estraneo e prova della colpa
La Corte afferma che l’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), va interpretato nel senso che basta che il difetto di conformità sia imputabile a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi e sia imprevedibile o inevitabile. Non è richiesto che l’organizzatore dimostri anche la colpa del terzo. La nozione di "imputabile a" ha infatti un significato più ampio della colpa e comprende qualunque comportamento del terzo che abbia causato il difetto.
La Corte sottolinea che la direttiva istituisce un regime armonizzato di responsabilità oggettiva dell’organizzatore, con cause di esonero tassative, e che l’articolo 4 vieta agli Stati membri di introdurre requisiti più severi o diversi. Ne consegue che una norma nazionale che aggiunga la prova della colpa del terzo è incompatibile con il diritto UE, salvo un’interpretazione conforme del diritto interno che ricondurrebbe il termine nazionale a quello di "imputabile a".
Seconda questione: riduzione del prezzo e rimborso integrale
Secondo la Corte, l’articolo 14, paragrafo 1, consente che la riduzione del prezzo sia tale da arrivare al rimborso integrale del pacchetto, anche se il viaggiatore ha fruito di una parte dei servizi, quando il difetto di conformità è così grave da rendere il pacchetto oggettivamente privo di interesse per il viaggiatore. La valutazione deve essere oggettiva e riferita al valore dei servizi non conformi, alla durata dell’inadempimento e all’oggetto del pacchetto.
La Corte precisa che non basta la gravità in astratto: occorre verificare se, nel caso concreto, i servizi residui abbiano perso interesse e valore rispetto alla finalità del pacchetto. Se sì, il diritto alla riduzione può tradursi nel rimborso totale del prezzo.
Terza questione: funzione dei rimedi previsti dalla direttiva
La Corte esclude che la riduzione del prezzo e il risarcimento ex articolo 14 abbiano anche una funzione sanzionatoria. Tali rimedi servono a ristabilire l’equilibrio contrattuale tra le parti, cioè a riallineare il prezzo ai servizi effettivamente forniti e a compensare il danno subito dal viaggiatore. La direttiva non prevede risarcimenti punitivi; la funzione sanzionatoria è affidata, se del caso, alle sanzioni nazionali di cui all’articolo 25.
Quarta questione: atti di esercizio del potere pubblico e circostanze inevitabili e straordinarie
La Corte ricorda che la nozione di circostanze inevitabili e straordinarie è simile alla forza maggiore: richiede una situazione fuori dal controllo della parte che la invoca, con conseguenze non evitabili nonostante tutte le ragionevoli misure, e che sia anche imprevedibile. In astratto, atti della pubblica autorità possono rientrare in tale nozione, ma solo se tali condizioni sono soddisfatte.
Nel caso di specie, la Corte osserva che un atto amministrativo adottato all’esito di un procedimento trasparente e conosciuto in tempo utile dagli interessati non è normalmente imprevedibile. Spetta quindi al giudice nazionale verificare se l’organizzatore o i suoi fornitori avessero conoscenza del procedimento o del provvedimento prima della sua esecuzione; in tal caso, la demolizione non può essere qualificata come circostanza inevitabile e straordinaria.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), osta alla norma nazionale che richiede la prova della colpa del terzo;
- l’articolo 14, paragrafo 1, consente il rimborso integrale se il pacchetto è divenuto oggettivamente privo di interesse per il viaggiatore;
- l’articolo 14, paragrafi 1 e 2, ha funzione ripristinatoria e non sanzionatoria;
- l’articolo 3, punto 12, non esclude in assoluto gli atti di potere pubblico, ma questi rientrano nella nozione di circostanze inevitabili e straordinarie solo se realmente imprevedibili e fuori dal controllo dell’organizzatore.
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