Cassazione Civile, Ordinanza n. 07289/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società era stata destinataria di un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 3.435,84, somma richiesta come corrispettivo dei costi fissi relativi ai servizi erogati nell’anno 2012 alle aziende presenti in un’area industriale. La società ingiunta aveva proposto opposizione sostenendo, da un lato, che alcuni servizi richiesti spettassero invece al Comune e non fossero stati effettivamente prestati; dall’altro, in cassazione, ha articolato tre motivi: 1) omessa pronuncia sulla nullità assoluta del contratto di fornitura, dedotta come conseguenza dell’annullamento di delibere di affidamento da parte del TAR, con conseguente carenza di legittimazione del consorzio a pretendere il pagamento; 2) motivazione apparente della sentenza d’appello nella parte in cui aveva ritenuto provata l’effettiva prestazione dei servizi; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere il giudice d’appello ritenuto raggiunta la prova del credito senza rigorosa dimostrazione degli elementi costitutivi dello stesso da parte del creditore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque non autosufficiente, oltre che volto a introdurre una questione di nullità dedotta tardivamente in comparsa conclusionale in appello e fondata su documentazione non rituale in cassazione. Ha giudicato infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione del tribunale era sufficiente perché basata su prova documentale e testimoniale e che l’apprezzamento delle prove è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la doglianza sull’art. 2697 c.c. riguardava in realtà la valutazione del materiale istruttorio e non una reale inversione dell’onere della prova. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.c.
Richiamato per denunciare l’omessa pronuncia, ma la Corte non entra nel merito della censura perché la questione di nullità è ritenuta tardiva e non autosufficiente.
art. 1421 c.c.
Invocato per sostenere la rilevabilità d’ufficio della nullità, ma la Corte esclude l’esame per difetto di autosufficienza e tardività della deduzione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro per le censure di nullità della sentenza e omessa pronuncia.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per la censura di motivazione apparente; la Corte esclude che la motivazione del tribunale fosse apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per dedurre carenza di motivazione; la Corte ritiene la motivazione del giudice di merito adeguata.
art. 2697 c.c.
La violazione si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta l’apprezzamento delle prove o l’esito della valutazione istruttoria.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato per la censura di violazione di legge, ma la doglianza è stata qualificata come meramente di merito e quindi inammissibile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicata come base della trattazione in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione di nullità contrattuale o di difetto di legittimazione deve essere specifica, autosufficiente e tempestiva: non può essere introdotta per la prima volta in comparsa conclusionale di appello né supportata in cassazione da documenti non ritualmente esaminabili.
- Il vizio di motivazione apparente non sussiste quando il giudice di merito fonda la decisione su un quadro probatorio esplicitato, anche mediante richiamo a prove documentali e testimoniali; la valutazione delle risultanze istruttorie, se sorretta da motivazione adeguata, non è riesaminabile in sede di legittimità.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice ripartisce erroneamente l’onere della prova; se la doglianza mira invece a contestare l’apprezzamento delle prove o la ritenuta insufficienza/adeguatezza della prova acquisita, la censura è inammissibile o comunque non è sussumibile nel vizio di violazione di legge.
- In opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente che invochi l’inadempimento o la nullità del titolo contrattuale deve allegare e provare in modo puntuale i fatti impeditivi, modificativi o estintivi su cui fonda la propria difesa, senza poter trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
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