Sentenza n. 366/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento della nota prot. n. 5951 del 2 marzo 2017, comunicata in data sconosciuta, con la quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio prot. n. 29508, fasc. n. 477, del 10 dicembre 2004, relativa all’avvenuta esecuzione di opere edilizie per il frazionamento ed il mutamento di destinazione d’uso di un immobile da commerciale a residenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a opere di frazionamento e mutamento di destinazione d’uso da commerciale a residenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell’istanza di condono edilizio presentata per opere abusive riconducibili alla tipologia 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, consistenti nel frazionamento e nel mutamento di destinazione d’uso di un fabbricato da commerciale a residenziale. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell’art. 3, comma 1, lett. b), della legge regionale Lazio n. 12/2004 e l’eccesso di potere, sostenendo che l’inclusione dell’immobile nel perimetro di un piano urbanistico attuativo avrebbe consentito la sanatoria. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 12/2004 e degli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985, prospettando questione di legittimità costituzionale qualora tali disposizioni fossero interpretate nel senso di escludere il condono per gli abusi realizzati in area vincolata indipendentemente dall’incidenza concreta dell’intervento sul vincolo, per contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. L’area risultava sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, idrogeologico e ricompresa in una zona di protezione speciale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 e l’art. 3, comma 1, lett. b), della legge regionale Lazio n. 12/2004 limitino rigorosamente il condono per gli abusi realizzati su immobili vincolati. Per gli abusi maggiori di cui alle tipologie 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, la presenza del vincolo esclude la sanatoria, anche se il vincolo comporta un’inedificabilità soltanto relativa e anche se l’intervento fosse conforme agli strumenti urbanistici. Le condizioni concorrenti richieste per gli abusi in area vincolata — anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle tipologie minori 4, 5 o 6 e parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela — non ricorrevano nella fattispecie, trattandosi di abuso di tipologia 3. L’inclusione dell’area in un piano urbanistico attuativo è stata ritenuta irrilevante, poiché rileva soltanto per gli abusi minori astrattamente condonabili. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata: la legge regionale può rendere più restrittiva la disciplina statale del condono e la preclusione degli abusi maggiori in area vincolata costituisce una scelta ragionevole e proporzionata di tutela dei valori paesaggistici e ambientali, coerente con l’art. 9 Cost. Nulla sulle spese, poiché il Comune, pur vittorioso, non si è costituito.
Norme richiamate
art. 32, commi 26 e 27, d.l. 269/2003, conv. in l. 326/2003
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: […] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Gli abusi maggiori delle tipologie 1, 2 e 3 non sono condonabili se realizzati su immobili vincolati, anche quando il vincolo comporti un’inedificabilità relativa e anche quando l’intervento sia conforme agli strumenti urbanistici.
art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. Lazio 12/2004
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, dall’articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall’articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, nonché dall’articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria: […] b) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali.
La disciplina regionale può introdurre limiti più restrittivi rispetto alla disciplina statale; per gli abusi in area vincolata richiede condizioni rigorose e non consente di superare la preclusione prevista per gli abusi maggiori.
art. 32, commi 26 e 27, d.l. 269/2003, conv. in l. 326/2003
Per la sanatoria degli abusi minori in area vincolata devono concorrere anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, appartenenza alle tipologie 4, 5 o 6 e parere favorevole dell’autorità di tutela.
art. 9 Cost.
La tutela dei valori paesaggistici e ambientali giustifica una disciplina particolarmente rigorosa del condono edilizio.
art. 3 Cost.
La preclusione legislativa degli abusi maggiori in area vincolata è stata ritenuta ragionevole, razionale e proporzionata.
art. 10-bis l. 241/1990
Il Comune ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prima dell’adozione del diniego; il giudizio non fonda tuttavia la decisione su una specifica violazione o applicazione della norma partecipativa.
Massime di principio
- Gli abusi edilizi riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, realizzati su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, ambientale, idrogeologico o relativo ad aree protette, non sono suscettibili di condono, anche se il vincolo comporta un’inedificabilità soltanto relativa e anche se l’intervento è conforme alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici.
- Per gli abusi minori di cui alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, la sanatoria in area vincolata presuppone la concorrente sussistenza dell’anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, della conformità urbanistica, dell’assenza di aumento di superficie e del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
- L’inclusione dell’area abusivamente edificata nel perimetro di un piano urbanistico attuativo non supera la preclusione al condono prevista per gli abusi maggiori realizzati in area vincolata; tale elemento può rilevare soltanto nell’ambito della disciplina applicabile agli abusi minori astrattamente condonabili.
- La legge regionale, nell’esercizio della competenza in materia di governo del territorio, può rendere più restrittiva la disciplina statale del condono edilizio, ma non può ampliare l’area della sanatoria stabilita dalla legge statale.
- La scelta legislativa di escludere il condono degli abusi maggiori realizzati in aree vincolate non è manifestamente irragionevole né sproporzionata, poiché assicura una tutela rafforzata dei valori paesaggistici e ambientali.
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