Ordinanza n. 694/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale UVI n. -OMISSIS- con il quale è stata negata l’attivazione di un PTRI in quanto riservato solo ai pazienti con diagnosi nosografica psichiatrica;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale UVI recante il diniego di attivazione di un Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato (PTRI)
Esito
Favorevole al ricorrente (caregiver del disabile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego dell’attivazione di un PTRI, chiedendone la sospensione cautelare. Il diniego era motivato dall’assenza, in capo al disabile, di una diagnosi nosografica psichiatrica, ritenuta dall’Unità Operativa di Salute Mentale condizione necessaria per l’elaborazione di un PTRI riabilitativo. Dagli atti risultava invece che il disabile era affetto da mutazione del gene MED13L e da disabilità intellettiva correlata alla condizione sindromica. I ricorrenti hanno contestato la legittimità dell’interpretazione restrittiva adottata dall’amministrazione, evidenziando che le Linee Guida regionali sui progetti terapeutico-riabilitativi individuali sostenuti con budget di salute si riferiscono genericamente a patologie psichiche o fisiche a decorso protratto e potenzialmente ingravescente, non limitando gli interventi ai soli soggetti con diagnosi nosografica psichiatrica.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto rilevante che il diniego fosse fondato esclusivamente sull’assenza di una diagnosi nosografica psichiatrica, mentre il disabile risultava affetto da una condizione genetica e da disabilità intellettiva. Il Collegio ha inoltre valorizzato il contenuto delle Linee Guida regionali, che individuano come destinatari del budget di salute i cittadini in condizioni di fragilità e/o non autosufficienza conseguenti o concomitanti a patologie psichiche o fisiche a decorso protratto e potenzialmente ingravescente, nell’ambito di interventi integrati sanitari e sociali. Considerate anche le condizioni di salute del disabile, l’amministrazione è stata quindi onerata di riesaminare il provvedimento alla luce dei motivi di ricorso. La decisione non definisce il merito della controversia. L’udienza pubblica è stata fissata al 3 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata accolta ai fini del riesame del provvedimento impugnato.
d.P.G.R.C. n. 16 dell’11 febbraio 2013
Destinatari di tali interventi saranno i cittadini in condizioni di fragilità e/o non autosufficienza concomitante o conseguente a patologie psichiche o fisiche a decorso protratto e potenzialmente ingravescente (malattie croniche e/o cronico degenerative e disabilità sociale) o a stati di grave rischio e vulnerabilità per la prognosi che richiedono progetti individuali caratterizzati dalla inscindibilità degli interventi sanitari e sociali.
Le Linee Guida regionali individuano i destinatari dei progetti sostenuti con budget di salute in termini ampi, includendo condizioni di fragilità o non autosufficienza derivanti da patologie psichiche o fisiche a decorso protratto e potenzialmente ingravescente; il riferimento non è limitato ai soli pazienti con diagnosi nosografica psichiatrica.
art. 46 l.r. n. 1/2012
Costituisce la base normativa regionale richiamata per l’adozione delle Linee Guida sui progetti terapeutico-riabilitativi individuali sostenuti con budget di salute.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in materia di protezione dei dati relativi alla salute e di limitazione della diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore base per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Le Linee Guida regionali sui progetti terapeutico-riabilitativi individuali sostenuti con budget di salute, quando individuano come destinatari le persone in condizioni di fragilità o non autosufficienza conseguenti a patologie psichiche o fisiche a decorso protratto e potenzialmente ingravescente, non consentono di escludere automaticamente le persone prive di una diagnosi nosografica psichiatrica.
- Un diniego di attivazione di un progetto terapeutico-riabilitativo individuale non può fondarsi esclusivamente sull’assenza di una diagnosi nosografica psichiatrica quando la documentazione evidenzi una condizione genetica associata a disabilità intellettiva e le disposizioni regionali abbiano un ambito applicativo riferito anche a patologie fisiche e condizioni di fragilità o non autosufficienza.
- In sede cautelare, la sussistenza di una condizione di salute documentata e il possibile contrasto tra il diniego amministrativo e l’ambito oggettivo delle Linee Guida regionali giustificano l’accoglimento della domanda ai fini del riesame, senza anticipare la decisione definitiva sul merito.
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