Cassazione Civile, Ordinanza n. 01453/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionisti)
La controversia
La controversia nasce da un incarico professionale conferito da un ente locale per la redazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione e infrastrutture di un'area P.I.P. Il lodo arbitrale aveva accolto solo in parte le domande dei professionisti, condannando l'ente al pagamento del compenso professionale, e aveva rigettato la domanda dell'ente volta a far dichiarare l'inadempimento contrattuale dei professionisti. La Corte d'appello di Palermo aveva respinto l'impugnazione del lodo proposta dall'ente. In cassazione l'ente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 829, comma 2, nel testo previgente alla riforma del 2006, e 112 c.p.c., nonché nullità della sentenza, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe esaminato l'impugnazione solo sotto il profilo del difetto di motivazione ex art. 829, comma 5, c.p.c., omettendo di scrutinare le censure di nullità per violazione di legge e il rigetto dell'eccezione di risoluzione del contratto per inadempimento, anche per ritardata consegna del progetto. Con il secondo motivo ha censurato il rigetto del motivo di impugnazione relativo alla mancata copertura economica del progetto esecutivo, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del lodo su una specifica eccezione dell'ente. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché formulati in modo generico, con mera trascrizione dei motivi di impugnazione del lodo e senza confronto critico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; inoltre le censure tendevano a ottenere una rivisitazione del fatto e della valutazione già compiuta dagli arbitri e dalla Corte territoriale, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente locale. Ha ritenuto che le doglianze non fossero specifiche e che, in sostanza, mirassero a una nuova valutazione del merito e dei fatti già esaminati nel giudizio arbitrale e nella fase di impugnazione del lodo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 829 c.p.c.
comma 2; comma 5; n. 11; n. 12
Nel controllo sull'impugnazione del lodo arbitrale non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito o dei fatti; la deduzione di nullità deve essere specifica e deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia deve indicare con precisione la questione asseritamente non esaminata e non può essere riproposta in modo generico o meramente assertivo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi indicati dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che decide sull'impugnazione del lodo arbitrale è necessario formulare censure specifiche e pertinenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione dei motivi già dedotti contro il lodo non è sufficiente.
- Il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti, della documentazione o del percorso logico seguito dagli arbitri o dal giudice di merito.
- La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede l'indicazione puntuale della domanda o eccezione non esaminata e non può essere prospettata in modo astratto o generico.
- Nel sindacato sulla decisione resa in materia arbitrale, il ricorrente deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
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