Sentenza n. 4258/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 17649 emessa in data 20 giugno 2023 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 17649 del 20 giugno 2023, passata in giudicato, che aveva riconosciuto ai docenti il diritto a 500 euro per ciascun anno scolastico di servizio indicato, mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, docenti a tempo determinato, hanno agito in ottemperanza lamentando la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 17649 del 20 giugno 2023. La decisione aveva riconosciuto a ciascuno il beneficio di 500 euro per ogni anno scolastico di servizio specificamente indicato nel ricorso, da erogare mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, e aveva condannato il Ministero a provvedere. I ricorrenti hanno dedotto che, nonostante il giudicato e la notifica della sentenza al Ministero il 24 ottobre 2025, l’Amministrazione non aveva adempiuto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’inadempimento non era contestato, che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato e che risultava notificata al Ministero il 24 ottobre 2025. Ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, su istanza dei creditori dopo la scadenza del termine, interverrà il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con 60 giorni per determinare l’importo complessivamente ancora dovuto e adottare gli atti necessari all’adempimento, anche tramite funzionario delegato. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato a rimborsare le spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e ricorrono le condizioni previste dalla disposizione; nel caso concreto il TAR ha ritenuto tali condizioni soddisfatte.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997
Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Il TAR ha ritenuto rispettate le condizioni previste dall’art. 14 per procedere all’esecuzione del giudicato nei confronti dell’Amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere accolto quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’Amministrazione e questa non ne abbia dato esecuzione, purché risultino soddisfatte le condizioni stabilite dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Nel disporre l’ottemperanza, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, prevedendone l’intervento su istanza del creditore dopo la scadenza infruttuosa del termine.
- Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso quando l’attività demandata rientra nei suoi compiti istituzionali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1267/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1049/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 15196/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 15211/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1493/2026 - Bologna, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1494/2026 - Bologna, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →