Cassazione Penale, Ordinanza n. 24596/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano. La fattispecie concreta, per quanto emerge dal testo, riguarda una frode ai danni di una compagnia assicurativa, in relazione alla quale è stata sporta querela e l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 642 c.p. I motivi di ricorso erano due: con il primo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di improcedibilità per tardività della querela; con il secondo si censurava la responsabilità penale per il reato contestato, proponendo una lettura alternativa delle risultanze istruttorie e contestando il giudizio di rilevanza del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibilmente reiterativo di censure già dedotte in appello e già disattese con argomentazioni congrue, condividendo la conclusione della Corte territoriale sulla tempestività della querela, il cui termine decorreva dal deposito della relazione della società investigativa incaricata dalla compagnia assicurativa, momento in cui quest'ultima aveva acquisito piena contezza della frode. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo estraneo al sindacato di legittimità, perché mirava a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio, oltre che privo di specificità per mancato confronto con le ragioni della sentenza impugnata. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 642 c.p.
È il reato per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile; la Corte non entra nel merito della sua configurazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure sulla responsabilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della decisione impugnata.
- La deduzione di tardività della querela deve confrontarsi con il momento in cui la persona offesa acquisisce piena conoscenza del fatto-reato; in materia di frodi assicurative, tale momento può coincidere con il deposito della relazione investigativa che consente di percepire compiutamente l'illecito.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova e alternativa valutazione del materiale istruttorio, essendo preclusa alla Corte di legittimità la rivalutazione del merito.
- È inammissibile il motivo che difetti di specificità e risulti meramente apparente, quando ometta di confrontarsi con le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata.
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