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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06341/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione evidentemente inammissibile, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per il delitto di bancarotta preferenziale perché estinto per prescrizione, confermando nel resto la responsabilità penale per bancarotta fraudolenta impropria. Il ricorso denunciava violazione della legge fallimentare e della legge penale, nonché vizio di motivazione; tuttavia, secondo la Corte di cassazione, le doglianze non introducevano vere questioni di legittimità, ma miravano a ottenere un diverso apprezzamento del merito, senza dedurre travisamento della prova e limitandosi a un riepilogo degli elementi già valutati, con argomentazioni generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 223 legge fallimentare

    Richiamato come norma incriminatrice di riferimento per la bancarotta fraudolenta impropria confermata in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata quale base del principio per cui, in caso di inammissibilità dell'impugnazione dovuta a colpa, è dovuta la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

  • art. 223, comma 2, n. 1, legge fallimentare

    Indicata come disposizione applicata per il reato di bancarotta fraudolenta impropria confermato dalla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolve nella richiesta di un nuovo apprezzamento del merito senza dedurre un effettivo vizio di legittimità.
  • Non è sufficiente un mero compendio degli elementi probatori già esaminati dal giudice di merito: per superare il vaglio di ammissibilità occorre confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata e indicare puntualmente l'errore denunciato.
  • La mancata deduzione del travisamento della prova impedisce di trasformare il ricorso in una rivalutazione alternativa del materiale istruttorio.
  • In caso di inammissibilità colpevole del ricorso, oltre alle spese processuali può essere disposta la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta preferenziale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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