Sentenza del 15/10/2015 n. 4437 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - Attività finanziarie detenute all'estero - Detenzione in Paesi a regime privilegiato - Violazione obblighi di monitoraggio fiscale - Presunzione legale di costituzione con redditi evasi - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stata ritenuta applicabile la presunzione legale relativa di costituzione delle attività finanziarie con redditi evasi, salva la prova contraria del contribuente. La presunzione è stata qualificata come norma di natura procedimentale e, pertanto, applicabile anche a situazioni riferite a periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la presunzione secondo cui le attività finanziarie detenute all'estero in Paesi a regime privilegiato, non indicate nel quadro RW, si presumono costituite con redditi non dichiarati. La contestazione riguardava anche l'applicazione della presunzione a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della norma che l'ha introdotta.
Norme richiamate
Obblighi di monitoraggio fiscale e quadro RW
Le attività finanziarie detenute all'estero devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi, mediante il quadro RW, quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina sul monitoraggio fiscale.
Presunzione legale relativa di costituzione con redditi non dichiarati
Salvo prova contraria, le attività finanziarie detenute in Paesi a regime privilegiato, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, si presumono costituite con redditi non dichiarati e tassati.
La presunzione trasferisce sul contribuente l'onere di dimostrare l'origine non reddituale, già tassata o comunque fiscalmente irrilevante, delle somme impiegate per costituire le attività estere.
Natura procedimentale della presunzione
La presunzione è considerata una regola di accertamento e di riparto dell'onere probatorio, non una norma sostanziale che introduce retroattivamente un nuovo tributo; per questo può essere applicata anche a periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- La mancata indicazione nel quadro RW di attività finanziarie detenute in Paesi a regime privilegiato può comportare non solo sanzioni per omesso monitoraggio, ma anche una presunzione di evasione sulle somme impiegate.
- La presunzione è relativa: il contribuente può superarla fornendo una prova concreta, documentata e coerente dell'origine delle disponibilità, ad esempio mediante redditi già dichiarati, successioni, donazioni, disinvestimenti o trasferimenti già tassati.
- Quando una presunzione fiscale è qualificata come procedimentale, essa può trovare applicazione anche rispetto a periodi d'imposta precedenti, senza essere considerata automaticamente una violazione del divieto di retroattività.
- La detenzione di attività estere richiede un'attenta verifica annuale degli obblighi dichiarativi e della documentazione relativa alla provenienza delle somme, soprattutto se le attività sono detenute in giurisdizioni fiscalmente privilegiate.
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