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Sentenza

Sentenza n. 3435/2026 - Napoli, Sezione 6

sui reclami presentati dalla sig.ra Donatella Calise avverso la scheda istruttoria del 3 luglio 2025 e il provvedimento del 25.11.2025, a firma del Commissario ad acta, ing. Luigi, con il quale il detto commissario ha definito la istanza di condono n. 7467/1986, rigettandola; - ogni altro propedeutico e successivo, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202201683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: provvedimento del commissario ad acta del 25 novembre 2025 di rigetto della domanda di condono edilizio prot. n. 7467/1986 e precedente scheda istruttoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (commissario ad acta)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La reclamante ha impugnato, mediante reclamo nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la scheda istruttoria e il successivo provvedimento commissariale di rigetto della domanda di condono edilizio del 1986. Ha dedotto la violazione dell’art. 101 Cost. e della legge n. 241/1990 per asserita mancata interlocuzione con le parti e per l’acquisizione di documentazione, tra cui una fotografia del 1998, non previamente sottoposta al contraddittorio; nullità degli atti per carenza istruttoria; travisamento dei fatti, omesso esame delle risultanze processuali ed eccesso di potere; violazione dell’art. 35 della legge n. 47/1985, sostenendo che il manufatto non avrebbe subito incrementi di volume e che sarebbe stata sostituita soltanto la copertura; erronea interpretazione della domanda di condono e della superficie dichiarata, assumendo che i 25 mq indicati rilevassero esclusivamente ai fini del calcolo dell’oblazione; illogicità e contraddittorietà delle valutazioni relative alla realizzazione di uno sbalzo. La precedente scheda istruttoria, di carattere interlocutorio, era stata superata dal preavviso di rigetto e dal provvedimento conclusivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato superato e assorbito il primo reclamo, proposto contro la scheda istruttoria, perché tale atto era meramente interlocutorio ed era stato sostituito dal provvedimento definitivo di rigetto. Ha respinto il reclamo contro il provvedimento del 25 novembre 2025. Le censure procedimentali sono state ritenute inammissibili per genericità, poiché la reclamante non ha indicato quale concreto apporto partecipativo avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento; in ogni caso, il contraddittorio era stato assicurato mediante la partecipazione alle interlocuzioni e la conoscenza degli elementi istruttori, e l’amministrazione aveva valutato le deduzioni senza necessità di confutarle analiticamente. Il TAR ha inoltre ritenuto applicabile l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Nel merito, il potere commissariale era limitato alla domanda originaria del 1986, relativa a un manufatto non abitativo di circa 42,46 mq realizzato in difformità dalla licenza edilizia del 1971; non potevano quindi assumere rilievo successive integrazioni, modificazioni o interventi edilizi. Gli accertamenti, fondati sulla DIA del 2014 e sulle fotografie del 1985 e del 1998, avevano evidenziato che il manufatto aveva una superficie di circa 25 mq nel 1985 e di circa 36 mq nel 1998, con successiva realizzazione di un prolungamento della copertura e di uno sbalzo destinato a tettoia. La reclamante non aveva assolto l’onere di provare la data di ultimazione delle opere, la loro corrispondenza a quelle oggetto della domanda di condono e la loro immutazione nel tempo. La domanda di condono non autorizza infatti a completare, trasformare o ampliare il manufatto abusivo nelle more della definizione. La censura relativa alla superficie indicata nella domanda è stata assorbita perché non incideva sulla ratio decisiva del diniego, costituita dalla sostanziale modificazione del manufatto rispetto a quello esistente al momento della domanda. Spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, dalla quale era scaturito l’obbligo giudiziale di definire la domanda di condono e il successivo esercizio dei poteri del commissario ad acta.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    I vizi formali e procedimentali non comportano l’illegittimità dell’atto quando, per la natura vincolata o per l’accertata impossibilità sostanziale, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione; il giudice ha ritenuto adeguato l’impianto motivazionale del diniego, dal quale risultavano le ragioni della mancata condivisione delle deduzioni della reclamante.

  • art. 35 l. 47/1985

    È richiamato con riferimento alla sanabilità del manufatto e alla necessità che l’opera oggetto del condono corrisponda a quella rappresentata nella domanda e non sia stata successivamente trasformata o ampliata.

  • legge 47/1985

    La domanda di condono deve essere valutata con riferimento alla consistenza originaria dell’abuso e alla sua corrispondenza alle opere effettivamente esistenti alla data rilevante.

  • l. 724/1994

    È menzionata quale disciplina di una distinta domanda di condono del 1995, ritenuta estranea all’oggetto del potere commissariale limitato alla domanda del 1986.

  • d.P.R. 31/2017

    È richiamato dalla reclamante in relazione alla valutazione dell’intervento edilizio, ma non costituisce la ratio decisiva della reiezione.

  • art. 101 Cost.

    È invocato dalla reclamante in relazione al contraddittorio; la censura è stata respinta perché il procedimento si era svolto con adeguata interlocuzione e perché non era stato dimostrato alcun concreto pregiudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta deve esercitare il potere conformemente all’esatto oggetto e ai limiti fissati dal giudicato, senza estenderlo a domande, integrazioni o manufatti diversi da quelli espressamente individuati nella pronuncia da eseguire.
  • Il reclamo contro un atto istruttorio o interlocutorio è assorbito dal reclamo contro il successivo provvedimento conclusivo, quando il secondo supera e sostituisce il primo ed è l’unico atto direttamente lesivo.
  • Le censure relative alla partecipazione procedimentale sono inammissibili per genericità se il ricorrente non indica quale specifico apporto avrebbe introdotto e in che modo esso avrebbe potuto orientare diversamente la decisione amministrativa; comunque, i vizi procedimentali sono irrilevanti ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990 quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
  • Nel procedimento di condono edilizio, l’istante deve provare la data di ultimazione dell’abuso, la corrispondenza tra le opere rappresentate nella domanda e quelle accertate dall’amministrazione e la loro immutazione nel tempo, secondo il principio di vicinanza della prova.
  • La presentazione della domanda di condono non legittima il completamento, la trasformazione o l’ampliamento del manufatto abusivo nelle more della definizione; la successiva modificazione sostanziale dell’opera impedisce di riferire la consistenza attuale a quella oggetto della domanda originaria.
  • Quando il diniego di condono si fonda principalmente sulla non corrispondenza sostanziale del manufatto esistente a quello rappresentato nella domanda, le contestazioni su elementi motivazionali meramente accessori, come la superficie indicata ai fini dell’oblazione, non incidono sulla legittimità dell’esito.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del poterePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiOnere della prova e principio dispositivo

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