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Sentenza

Sentenza n. 1035/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di approvazione della relazione di adeguamento prezzi ex art. 26 d.l. 50/2022 e relativa relazione del direttore dei lavori

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa appaltatrice ha proposto ricorso, in trasposizione da ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per ottenere l’adeguamento dei prezzi relativo a un contratto d’appalto stipulato con il Comune di Villamar, impugnando la determinazione comunale che aveva approvato la relazione di adeguamento prezzi e la relazione del direttore dei lavori. La controversia riguardava l’applicazione dell’art. 26, commi 2 e 3, del d.l. 50/2022. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando anche la pendenza della medesima domanda davanti al Tribunale civile di Cagliari, e ha chiesto comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come munito di giurisdizione il giudice ordinario. Il Collegio ha ritenuto che la pretesa non riguardasse una clausola contrattuale di revisione prezzi né l’esercizio di un potere discrezionale della pubblica amministrazione, ma l’applicazione obbligatoria e automatica del meccanismo di adeguamento previsto direttamente dall’art. 26 d.l. 50/2022, sulla base dei prezzari aggiornati e di parametri fissati dalla legge. La controversia, collocandosi nella fase esecutiva del contratto e attenendo al riconoscimento del corrispettivo sotto il profilo del quantum debeatur, integra una pretesa di adempimento contrattuale relativa a un rapporto paritetico e privatistico. L’atto di aggiornamento del corrispettivo è quindi imputabile al Comune quale contraente e non quale autorità, senza esercizio di discrezionalità né sull’an né sul quantum. Il giudizio può essere proseguito davanti al giudice ordinario nel termine previsto dall’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della soccombenza e della recente consolidazione dell’orientamento giurisprudenziale sulla materia.

Norme richiamate

  • art. 26 d.l. 50/2022

    lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite “è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”

    Prevede un meccanismo straordinario, obbligatorio e automatico di adeguamento dei prezzi, fondato su parametri legislativamente determinati e privo di margini di discrezionalità amministrativa.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la prosecuzione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto dalla norma, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • art. 115 d.lgs. 163/2006

    Il TAR richiama la disposizione nel distinguere i meccanismi di revisione prezzi in senso proprio dal diverso meccanismo automatico di adeguamento previsto dall’art. 26 d.l. 50/2022.

  • art. 133 d.lgs. 163/2006

    Il TAR richiama la disposizione, insieme all’art. 115 d.lgs. 163/2006, per escludere che la controversia rientri nei meccanismi revisionali e adeguativi disciplinati dalla previgente normativa sui contratti pubblici.

Massime di principio

  • La controversia sull’applicazione dell’adeguamento automatico dei prezzi previsto dall’art. 26 d.l. 50/2022, quando riguarda il riconoscimento del corrispettivo nella fase esecutiva del contratto d’appalto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Il meccanismo di adeguamento prezzi previsto dall’art. 26 d.l. 50/2022 si distingue dalla revisione prezzi in senso stretto: essendo obbligatorio e ancorato a parametri legislativi predeterminati, non comporta l’esercizio di discrezionalità amministrativa.
  • L’atto con cui la stazione appaltante determina o aggiorna il corrispettivo applicando il meccanismo legale di adeguamento prezzi ha natura paritetica e privatistica, poiché l’amministrazione agisce quale parte del contratto e non quale autorità.
  • Le controversie relative al quantum dell’adeguamento del corrispettivo contrattuale, in assenza di poteri valutativi dell’amministrazione sull’an o sul quantum, costituiscono controversie di adempimento contrattuale devolute al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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