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Ordinanza

Ordinanza n. 122/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento della Questura di Palermo, Cat.A.12/OTT-2025/UFF.IMMG/4^sez del 29 ottobre 2025, con cui è stata respinta l’istanza del ricorrente di conversione in permesso per lavoro subordinato, del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui era titolare; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202600337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Palermo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento amministrativo aveva fondato la valutazione della pericolosità sociale anche su un procedimento penale a carico dell'interessato, definito tuttavia, prima dell'adozione del diniego, con sentenza di assoluzione del Tribunale di Palermo passata in giudicato. L'Amministrazione non ha inoltre documentato ulteriori precedenti penali, salvo una condanna, con pena sospesa di dieci giorni di arresto, per il reato previsto dall'art. 651 c.p., commesso il 5 dicembre 2019, risultante da sentenza dell'8 marzo 2023. Il motivo cautelare si è quindi concentrato sull'inadeguatezza della valutazione della pericolosità sociale e sulla mancata considerazione della sopravvenuta assoluzione irrevocabile.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti sufficienti profili di fondatezza nella contestazione relativa alla valutazione della pericolosità sociale, rilevando che il procedimento penale valorizzato dalla Questura era stato definito con assoluzione passata in giudicato anteriormente al diniego. Ha inoltre considerato che l'Amministrazione non aveva documentato altri precedenti penali significativi, oltre alla condanna a pena sospesa per la contravvenzione di cui all'art. 651 c.p. Pertanto, in sede di sommaria delibazione cautelare, ha accolto la domanda ai fini del riesame, sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato e ordinato alla Questura di rivalutare l'istanza considerando tutti gli elementi evidenziati, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. La trattazione del merito è stata fissata per il 25 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha accolto la domanda, sospendendo l'efficacia dell'atto e imponendo il riesame dell'istanza.

  • art. 651 c.p.

    Individua il reato per il quale il ricorrente aveva riportato una condanna a pena sospesa di dieci giorni di arresto; tale elemento è stato considerato nel quadro della valutazione della pericolosità sociale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone indicate nel provvedimento.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento della tutela dei dati relativi a condanne penali e reati mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il diniego fondato sulla pericolosità sociale può presentare sufficienti profili di fondatezza quando l'Amministrazione valorizzi un procedimento penale già definito, prima dell'adozione dell'atto, con sentenza irrevocabile di assoluzione senza darne adeguatamente conto.
  • Quando la valutazione amministrativa della pericolosità sociale si fonda su precedenti penali, l'Amministrazione deve documentare gli elementi posti a base della decisione e considerarli alla luce del loro effettivo stato e contenuto, compresa l'eventuale assoluzione irrevocabile intervenuta anteriormente al provvedimento.
  • L'accoglimento della tutela cautelare può essere disposto ai fini del riesame, con sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato e ordine all'Amministrazione di rinnovare la valutazione entro un termine fissato dal giudice, senza anticipare la decisione sul merito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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