Sentenza n. 5425/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8307/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8307/2024, che aveva riconosciuto ai docenti il beneficio annuo di € 500 della Carta elettronica per gli anni scolastici di servizio indicati nel titolo
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8307/2024, che aveva condannato il Ministero a riconoscere a ciascuno il beneficio di € 500 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, alle medesime condizioni previste per i docenti di ruolo. Il titolo riguardava l’anno scolastico 2019/20 per un ricorrente e gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 per l’altra ricorrente. La sentenza era stata notificata il 22 gennaio 2025, non era stata impugnata e il Ministero non vi aveva dato esecuzione. I ricorrenti hanno domandato l’accertamento dell’inadempimento, un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso in ottemperanza, verificando la mancata impugnazione del titolo sulla base della certificazione di cancelleria e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di pagare integralmente le somme riconosciute dal giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inadempimento ha disposto una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’adempimento o, al più tardi, alla scadenza del termine assegnato. Ha nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato con adeguate competenze tecniche quale commissario ad acta. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale; la sentenza precisa inoltre le modalità e i termini per la presentazione della parcella e le modalità telematiche per il deposito degli atti. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto ammissibile e fondato perché il titolo era divenuto definitivo e il termine previsto per l’adempimento era inutilmente decorso.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
L’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, è considerato presupposto per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
di dover altresì disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta);
In presenza di persistente inottemperanza, la penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al soddisfo o alla scadenza del termine assegnato.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
Il termine per presentare la parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- L’ottemperanza nei confronti di un’amministrazione presuppone la definitività del titolo e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento; la mancata impugnazione del titolo può essere comprovata dalla certificazione di cancelleria.
- Quando l’amministrazione non esegue il titolo, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento, nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e disporre, su richiesta, una penalità di mora.
- La penalità di mora può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Il compenso del commissario ad acta può essere liquidato successivamente con decreto collegiale; il termine per presentare la relativa parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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