Cassazione Penale, Sentenza n. 11268/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per rapina aggravata e lesioni personali. Le censure principali denunciavano: carenza e contraddittorietà della motivazione relativamente al reato di rapina; travisamento delle dichiarazioni dei testi (Antonella Nexhipi e Marius Trofin) e mancata valutazione di fotogrammi prodotti in difesa; omissione della dichiarazione scritta di Turra con cui si assumeva la paternità della sottrazione del telefono; contestazione dell'integrazione del dolo di rapina nel caso in cui l'imputato non avesse voluto trarre un profitto ingiusto (sostegno che la condotta fosse volta solo a impedire riprese e non a conseguire utilità); richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione (art. 62, n. 2 c.p.).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati, confermando le valutazioni dei giudici di merito. È stato ritenuto provato, anche dalle videoriprese, che Turra ha sottratto con violenza il telefono di Sady e che Cavazza e Gabrieli hanno posto in essere condotte violente successive finalizzate a consentire il definitivo allontanamento e consolidamento del possesso del bene sottratto, integrando il concorso nella rapina. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il profitto nella rapina può consistere anche in utilità non economica (es. impedire l'identificazione). Il riconoscimento dell'attenuante della provocazione è stato negato per la "lampante sproporzione" tra le violenze e le offese contestate. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese e ciascuno è stato condannato a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen. (rapina)
La rapina è stata considerata integrata anche quando l'immediato profitto è di natura non economica: impossessarsi con violenza del telefono per impedire riprese/identificazione costituisce utilità rilevante ai fini della rapina.
art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen. (circostanza attenuante della provocazione)
La circostanza attenuante della provocazione non è stata riconosciuta perché la sproporzione tra la condotta ingiusta (offese verbali) e la reazione delittuosa (violente lesioni multiple e spossessamento) è risultata tale da escludere lo stato d'ira rilevante o il nesso causale necessario.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Le nuove questioni proposte dopo le impugnazioni principali possono essere estese dall'inammissibilità; la Corte ha esteso l'inammissibilità anche ai motivi nuovi presentati tardivamente.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità dei ricorsi la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ha applicato la sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) per i motivi dedotti, ai sensi delle regole procedurali.
Massime di principio
- La sussistenza del concorso nella rapina può essere riconosciuta quando uno dei partecipanti sottrae violentemente il bene e gli altri compiono violenze successivamente per consentire il consolidamento del possesso: non è necessario un previo accordo esplicito se le condotte formano un "fatto collettivo" unitario.
- Il "profitto" richiesto per la rapina non si limita all'utilità economica: impedire l'identificazione o la documentazione dell'aggressione (utile morale o pratica) può integrare l'elemento soggettivo del reato.
- La circostanza attenuante della provocazione è esclusa quando la reazione è manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa ricevuta, sicché viene meno lo stato d'ira riconducibile causalmente alla provocazione.
- In presenza di due decisioni conformi (provvedimento di primo grado e corte d'appello) la Corte di legittimità non riesamina liberamente la valutazione di merito o le rielaborazioni alternative dei fotogrammi: verifica solo la correttezza dell'iter motivazionale e l'osservanza del diritto; le contestazioni meramente valutative sono inammissibili se manifestamente infondate.
- Produrre immagini o dichiarazioni successive non garantisce l'accoglimento del motivo se i giudici di merito hanno già fornito una ricostruzione dettagliata e coerente fondata su prove documentali; le argomentazioni difensive incompatibili con la decisione collegiale possono ritenersi implicitamente disattese.
- Le impugnazioni manifestamente infondate possono comportare non solo il rifiuto del ricorso ma anche condanne alle spese e sanzioni per la cassa delle ammende a carico dei ricorrenti.
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