Cassazione Penale, Sentenza n. 01712/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di Mangano aveva proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge (art. 125 c.p.p., artt. 4 e 14 d.lgs. 159/2011) e vizio di motivazione. Si contestava la ritenuta attualità della pericolosità sociale: le ultime condotte delittuose erano del 2016, il ricorrente aveva scontato la pena con misure alternative (semilibertà, affidamento in prova) e aveva mantenuto comportamenti positivi e lavoro successivamente, circostanze che a suo avviso avrebbero dovuto escludere o ridurre la misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorso per cassazione contro misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011) e non per sindacare in via piena la valutazione di merito sulla motivazione quando essa non sia del tutto assente o manifestamente apparente. La Corte ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale fosse effettiva e circostanziata: il giudice di merito aveva valutato l'ampia e grave pregressa attività delittuosa (reati reiterati dal 2002 al 2016), la condanna recente (nove anni, per fatti del dicembre 2016), le sanzioni disciplinari subite in carcere e il carattere recente e parziale del percorso rieducativo. La misura è stata ridotta dal giudice di primo grado (3 anni) a 2 anni, ma la decisione è stata confermata come fondata. Conseguentemente la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come parametro di impugnazione, ma la Cassazione ha ritenuto che l'eccezione riguardasse in realtà la valutazione della motivazione di merito, non una specifica violazione di norma processuale applicabile in cassazione.
artt. 4 e 14 d.lgs. 159/2011
Richiamati dal ricorrente come norme relative alle misure di prevenzione; la Corte ha però applicato il limite di ammissibilità del ricorso stabilito dal successivo art. 10, comma 3, ritenendo che le doglianze fossero essenzialmente di merito.
art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011
Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali è ammesso solo per violazione di legge; tale nozione comprende anche la motivazione inesistente o meramente apparente (ossia quando il decreto omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo). La Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; la Corte ha disposto l'applicazione della sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Cass. Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016 (Caliendo)
Giurisprudenza richiamata per definire il confine tra vizio di motivazione rilevante in cassazione (motivazione inesistente o meramente apparente) e normale sindacato di merito: la mancanza di confronto con un elemento potenzialmente decisivo costituisce violazione di legge, altrimenti la valutazione resta di merito.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; le critiche meramente valutative sulla motivazione di merito sono inammissibili salvo che la motivazione sia del tutto assente o manifestamente apparente.
- La motivazione è considerata insufficiente ai fini di ammissibilità se il provvedimento omette di affrontare un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte; la semplice contestazione dell'apprezzamento operato dal giudice di merito non basta.
- Il percorso rieducativo o l'esito positivo di misure alternative non escludono automaticamente la sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale se emergono precedenti penali gravi e recenti, sanzioni disciplinari o una lunga storia criminosa.
- La riduzione della durata di una misura da parte del giudice di appello non preclude che la decisione sia ritenuta motivata e legittima in sede di legittimità, quando la corte abbia compiuto una valutazione circostanziata.
- Nei ricorsi in cassazione contro provvedimenti di prevenzione è essenziale articolare specifiche censure di diritto (es. violazione normativa, omissione logica palese, contraddittorietà manifesta) e non limitarsi a rimostranze sul merito della valutazione dei fatti.
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