Cassazione Penale, Sentenza n. 28208/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 31/05/2022 che ha disposto la proroga di un anno della detenzione domiciliare in luogo del differimento della pena (obbligatorio o facoltativo) per grave infermità. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 147 c.p., sostenendo che il pericolo di recidiva fosse individuato su elementi inidonei e non concreti e che le gravi condizioni di salute dovessero prevalere, anche alla luce del decorso del tempo dagli ultimi reati e dell'assenza di nuovi carichi pendenti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente operato il bilanciamento tra l'incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario e l'esigenza di tutela della collettività, ritenendo prevalente la necessità di un presidio di controllo detentivo. La decisione è stata motivata richiamando la segnalazione dei Carabinieri del 30/05/2022 relativa a inosservanza delle prescrizioni del 23/05/2022, la consistente pena residua (circa 14 anni) e la persistenza di profili di pericolosità. Il ricorso non ha invece affrontato compiutamente tali elementi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nell'aver proposto un ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 47-ter Ord. pen.
Prevede la facoltà per il Tribunale di sorveglianza di disporre la detenzione domiciliare quando potrebbe essere disposto il differimento obbligatorio o facoltativo ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p.; va applicato bilanciando l'esigenza di tutela della salute con la necessità di contenere la pericolosita residua del condannato mediante un controllo detentivo
art. 146 cod. pen.
Individua i presupposti del differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena per infermità; la Corte ricorda che, pur accertata l'incompatibilità con il regime carcerario, resta possibile sostituire il differimento con la detenzione domiciliare se prevalgono esigenze di controllo della pericolosità
art. 147 cod. pen.
Regola il differimento facoltativo per grave infermità: la malattia deve essere grave, mettere a rischio la vita o richiedere cure non facilmente erogabili in carcere; il giudice deve bilanciare il diritto a cure adeguate con le esigenze di sicurezza pubblica
Massime di principio
- La mera sussistenza di gravi condizioni di salute non obbliga al differimento automatico: il giudice deve bilanciare salute del condannato e esigenze di sicurezza e controllo della collettività
- La detenzione domiciliare in luogo del differimento può essere adottata quando si ritenga che la residuale pericolosità del soggetto imponga comunque un presidio detentivo nonostante l'incompatibilità con il carcere
- Elementi concreti e recenti che evidenzino inosservanza delle prescrizioni o comportamenti rilevanti (es. segnalazioni delle forze dell'ordine) legittimano il mantenimento o la proroga di misure che consentano controllo
- La durata della pena residua è un elemento rilevante nella valutazione della pericolosità: pena residua molto lunga può giustificare misure di controllo anche in presenza di infermità
- Il decorso temporale dagli ultimi reati e l'assenza di nuovi carichi possono attenuare l'argomento della recidiva, ma non prevalgono automaticamente se sussistono altri indici di rischio
- La precedente concessione di un differimento non impedisce che in un momento successivo, valutati nuovi o ulteriori elementi, venga disposta detenzione domiciliare in luogo del differimento
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