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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5630/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la condanna per il reato di truffa. Due principali censure: (1) violazione dei diritti difensivi e vizio di motivazione per la declaratoria di decadenza dalla prova testimoniale disposta dal Tribunale dopo l'assenza del teste indicato dalla difesa, nonostante il successivo deposito in cancelleria di certificato medico attestante l'impedimento del teste; si deduce che il provvedimento di revoca era privo della motivazione che dimostrasse l'inerzia della difesa o la superfluità della prova e che quindi è illegittimo; (2) travisamento della prova e vizio di motivazione nella valutazione della documentazione contabile (in particolare le fatture nn. 445 e 446), con la censura che la sentenza ha ignorato elementi prodotti in udienza che dimostravano il pagamento della fattura 445 e l'esistenza di due distinte forniture, incidendo sull'elemento psicologico del reato e sulla attendibilità della persona offesa.

La decisione

La Corte Suprema ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto agli effetti penali perché il reato risulta estinto per intervenuta prescrizione. Ha altresì annullato la sentenza quanto agli effetti civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rimettendo a quest'ultimo la valutazione sulla rifusione delle spese. La Corte ha motivato che la declaratoria di decadenza dalla prova testimoniale risultava viziata per carenza di adeguata motivazione e per il deposito tempestivo del certificato di impedimento in cancelleria, e che la Corte territoriale aveva altresì omesso di considerare la documentazione contabile prodotta che poteva incidere sulla valutazione del dolo.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Utilizzato per giustificare l'annullamento senza rinvio della sentenza quando non ricorrono ipotesi di proscioglimento immediato; la Corte ha proceduto all'annullamento penale per intervenuta prescrizione ai sensi di tale norma.

  • art. 606, lett. d) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva (il teste poi deceduto); la censura riguardava la mancata considerazione di prova idonea a ricostruire i fatti.

  • art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente tramite giurisprudenza: la norma tutela il diritto della parte di difendersi provando; la revoca di un'ordinanza ammissiva di testi senza motivazione sul requisito della loro superfluità può ledere tale diritto.

  • art. 111, comma 2 Cost.

    Richiamato a supporto del principio del contraddittorio e della parità delle armi nell'accesso alla prova.

  • art. 6 CEDU

    Riferimento al diritto a un processo equo e al contraddittorio; la Corte territoriale doveva garantire la possibilità di difesa mediante prove.

  • Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020 (Polise)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa, in difetto di motivazione sulla superfluità, produce una nullità che integra violazione del diritto di difesa.

Massime di principio

  • La revoca della ammissibilità della prova testimoniale disposta per assenza del teste richiede una motivazione che accerti l'inerzia della difesa o la superfluità della prova; in mancanza, la revoca è viziata e può costituire violazione del diritto di difesa.
  • Il deposito tempestivo in cancelleria di un certificato che giustifica l'assenza del teste deve essere valutato dal giudice; il semplice richiamo all'assenza della parte al momento della chiamata non esaurisce l'esame sulla legittimità della decadenza dalla prova.
  • Se la Corte territoriale omette di considerare documenti prodotti in udienza che possono incidere sull'elemento psicologico del reato (es. fatture e relative evidenze di pagamento), la valutazione di responsabilità penale può risultare viziata per travisamento della prova.
  • In presenza di vizi procedurali tali da rendere insicura la sentenza e ove, nel frattempo, sia intervenuta la prescrizione, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio gli effetti penali ma disporre il rinvio per gli effetti civili.
  • Per evitare il rischio di decadenze o contestazioni procedurali, il difensore dovrebbe tempestivamente depositare in cancelleria ogni certificazione giustificativa e protestare formalmente in udienza; in caso di rigetto, conviene dedurre subito l'illegittimità dell'atto in grado successivo.

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