Cassazione Penale, Sentenza n. 8957/2024 del 01/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore impugnava la sentenza del Tribunale di Lecco che aveva condannato l'imputata per ricettazione, deducendo l'invalidità della notificazione del decreto di citazione a giudizio effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., per inidoneità dell'elezione di domicilio sottoscritta dall'imputata il 03/02/2015 non essendo stata tradotta nella lingua cinese e quindi incapace di informare l'imputata. Si contestava inoltre la mancata sospensione del processo ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. e la violazione delle norme sull'assenza dell'imputato (art. 420-bis e ss.), lamentando che l'imputata era stata giudicata assente senza che la conoscibilità del processo fosse accertata in modo valido.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto da un difensore privo del specifico mandato ad impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. (introdotto dal D.Lgs. 150/2022). La Corte ha ritenuto applicabile tale onere anche al giudizio di cassazione, condividendo orientamenti giurisprudenziali che ne valorizzano la ratio di garantire l'impugnazione come espressione della volontà consapevole dell'imputato. In motivazione la Corte ha altresì richiamato i rimedi restitutori previsti dalla riforma (restituzione in termini, nullità in appello/legittimità, rescissione del giudicato) qualora l'assenza sia dovuta a mancata conoscenza incolpevole del processo. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La norma regola la notificazione degli atti a mezzo difensore per elezione di domicilio; il ricorrente contestava che la notifica effettuata sulla base dell'elezione di domicilio fosse nulla se l'elezione non era stata resa nella lingua dell'imputato e quindi inidonea a trasferire conoscenza del procedimento.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Disciplina i presupposti per dichiarare l'imputato assente; la difesa sosteneva che tali presupposti non sussistevano perché la conoscibilità del processo non era stata assicurata all'imputata alloglotta.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Prevede la sospensione del processo in presenza di determinate condizioni connesse all'assenza dell'imputato; la difesa aveva chiesto la sospensione ritenendo inefficace l'elezione di domicilio e la mancata traduzione degli atti.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Norma introdotta dall'art. 33, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 150/2022
Impone che, nel caso di imputato processato in assenza, l'atto d'impugnazione del difensore sia accompagnato dal specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza, a pena di inammissibilità; la Corte ha ritenuto applicabile tale onere anche al ricorso per cassazione e l'ha fatto valere per dichiarare inammissibile il ricorso.
D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia)
Ha riformato il sistema impugnatorio introducendo oneri formali come il mandato specifico per le impugnazioni dopo sentenza resa in assenza, con la ratio di garantire che le impugnazioni siano frutto della volontà informata dell'imputato e di razionalizzare il processo.
art. 175, art. 604 co. 5-bis, art. 623 cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla Corte come rimedi restitutori: ampliamento della restituzione in termini (art. 175), nuove fattispecie di nullità ristorative in appello e cassazione (art. 604 co. 5-bis e art. 623 co. 1 lett. b-bis) che consentono di reintegrare l'imputato che provi la mancata conoscenza incolpevole del processo.
Massime di principio
- Se il procedimento si è svolto in assenza dell'imputato, il difensore che impugna deve depositare il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza, a pena di inammissibilità anche in cassazione (art. 581, co. 1-quater).
- La mancata traduzione di atti o di una elezione di domicilio può rendere l'elezione inidonea e giustificare la tesi di mancata conoscenza, ma il rimedio può richiedere di utilità l'avvalersi dei mezzi restitutori previsti dalla riforma (restitutio in termini, nullità, rescissione del giudicato).
- Prima di proporre ricorso per cassazione in casi di giudizio in absentia, il difensore dovrebbe attivare un contatto documentato con l'imputato per ottenere il mandato specifico e l'eventuale elezione di domicilio o dichiarazione, onde evitare l'inammissibilità formale.
- Nel merito, le doglianze sulla validità della notificazione per barriera linguistica devono essere documentate (es. prova della mancata traduzione o della condizione di alloglottismo) e opportunamente esercitate nei gradi nei quali il giudice può sospendere o verificare la conoscibilità del processo (art. 420-bis/420-quater).
- La Riforma Cartabia privilegia la selezione delle impugnazioni e prevede rimedi specifici per reintegrare l'imputato che provi la mancata conoscenza incolpevole; pertanto, la strategia difensiva deve prevedere sia la cura dei profili formali (mandato) sia la produzione di prove sulla conoscenza effettiva del processo.
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