Sentenza n. 804/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - dell'ordinanza di ingiunzione n. 21 del 28.04.2021, notificata il 30.04.2021, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico-manutentivo e di Urbanistica del Comune di Corsano ha intimato al ricorrente di provvedere, a sua cura e a sue spese, alla demolizione delle opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo ed al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine perentorio di 90 giorni, con l'avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune e che l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine imposto, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, antecedente e/o successivo, comunque lesivo della posizione giuridica del ricorrente, ancorché di data e contenuto non conosciuto ed, in particolare, ove occorra, della relazione di sopralluogo, prot. n. 2113 del 04.03.2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di ingiunzione alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi per opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo, con avviso di acquisizione gratuita in caso di inottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che gli ingiungeva di demolire, entro novanta giorni, un manufatto allo stato rustico destinato a civile abitazione, composto da più corpi di fabbrica, oltre a un manufatto accessorio, una cisterna, una scala, un muro di contenimento e opere di sbancamento, realizzati su un terreno agricolo in assenza di titolo edilizio. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 142, 146 e 147 del d.lgs. 42/2004, del PPTR regionale, dell’art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 22, 31 e 37 d.P.R. 380/2001, sostenendo che l’ordinanza avrebbe richiamato genericamente i vincoli paesaggistici senza indicarne natura, fonte, perimetrazione e disciplina applicabile, nonché senza qualificare adeguatamente le singole opere e spiegare perché alcune di esse non fossero assentibili mediante SCIA. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per difetto di motivazione, genericità, carenza di istruttoria, illogicità e perplessità. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 31 e 37 d.P.R. 380/2001, sostenendo che l’ordinanza non avrebbe individuato con sufficiente precisione l’area di sedime e la porzione di terreno destinata all’acquisizione gratuita, limitandosi a indicare le particelle catastali.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le opere, per consistenza, caratteristiche costruttive, articolazione in più ambienti e presenza di predisposizioni impiantistiche, fossero riconducibili a un intervento di nuova costruzione ai sensi degli artt. 3 e 10 d.P.R. 380/2001, soggetto a permesso di costruire. L’ordine di demolizione trova autonomo e sufficiente fondamento nell’accertata realizzazione delle opere in assenza del necessario titolo edilizio; pertanto, non era necessario che l’ordinanza specificasse anche la classificazione paesaggistica dell’area, le prescrizioni della scheda paesaggistica o le misure di salvaguardia, trattandosi di profili relativi alla conformità urbanistico-paesaggistica e non ai presupposti essenziali della misura demolitoria. Il provvedimento descriveva inoltre le opere, accertava l’assenza del titolo e indicava le norme applicate, consentendo al destinatario di comprendere oggetto e ragioni della contestazione. Il Collegio ha escluso anche la qualificazione autonoma come pertinenze urbanistiche del deposito, del muro di contenimento, della cisterna, della scala e degli sbancamenti: tali opere erano funzionalmente collegate al manufatto principale abusivo e ne condividevano il regime giuridico e sanzionatorio. La loro modesta entità non consentiva quindi l’applicazione di un regime sanzionatorio più mite, risultando corretta la qualificazione unitaria dell’intervento e l’applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. È stato inoltre respinto il motivo relativo alla mancata precisa delimitazione dell’area acquisibile: l’esatta individuazione dell’area ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 può essere effettuata con successivi atti dichiarativi e ricognitivi nella fase di acquisizione, senza incidere sulla legittimità dell’ingiunzione a demolire. Nulla sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
artt. 3 e 10 d.P.R. 380/2001
La realizzazione di un manufatto edilizio in muratura, articolato in più ambienti e dotato di opere e predisposizioni impiantistiche, è qualificabile come intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’ordine di demolizione per opere realizzate in assenza di permesso di costruire è un atto vincolato e dovuto, sufficientemente motivato mediante l’accertamento dell’abusività dell’intervento. La precisa individuazione dell’area acquisibile può essere effettuata anche in un momento successivo, nella fase relativa all’acquisizione gratuita.
art. 22 d.P.R. 380/2001
La SCIA non è applicabile a opere che, per caratteristiche e consistenza, costituiscono interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire.
art. 37 d.P.R. 380/2001
Non trova applicazione il regime sanzionatorio previsto per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA quando le opere, considerate unitariamente e in quanto funzionalmente collegate a un manufatto principale abusivo, sono soggette a permesso di costruire e alla demolizione ai sensi dell’art. 31.
artt. 142, 146 e 147 d.lgs. 42/2004
La mancata specificazione nell’ordinanza demolitoria della natura e della disciplina del vincolo paesaggistico non determina l’illegittimità dell’ordine quando questo trova autonomo fondamento nell’accertata assenza del titolo edilizio.
art. 3 l. 241/1990
L’ordinanza demolitoria è adeguatamente motivata quando descrive le opere abusive, accerta l’assenza del titolo edilizio e indica la base normativa della sanzione, senza necessità di ulteriori valutazioni sulla conformità paesaggistica se non decisive per l’ordine.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza del necessario permesso di costruire è un atto vincolato e dovuto: il suo presupposto essenziale è l’accertamento dell’abusività dell’intervento, senza necessità di una specifica ponderazione dell’interesse pubblico o di una motivazione ulteriore rispetto alla descrizione delle opere e all’indicazione della loro abusività.
- Quando l’ordine di demolizione trova autonomo fondamento nell’assenza del titolo edilizio, l’omessa specificazione della classificazione paesaggistica dell’area, delle prescrizioni del piano paesaggistico o delle misure di salvaguardia non determina l’illegittimità dell’atto, trattandosi di profili relativi alla conformità urbanistico-paesaggistica e non ai presupposti necessari della misura repressiva.
- Le opere accessorie o pertinenziali funzionalmente collegate a un manufatto principale abusivo ne condividono il regime giuridico e sanzionatorio; non possono essere sottratte alla demolizione mediante una qualificazione autonoma come pertinenze urbanistiche, né la loro modesta entità consente di applicare una sanzione più mite quando l’intervento unitario è soggetto a permesso di costruire.
- La mancata esatta delimitazione dell’area suscettibile di acquisizione gratuita non invalida l’ingiunzione a demolire, poiché l’individuazione puntuale dell’area può essere compiuta con successivi atti dichiarativi e ricognitivi nella fase procedimentale di acquisizione al patrimonio comunale.
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