Cassazione Penale, Sentenza n. 26013/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
Il condannato, in esecuzione di pena risultante da un provvedimento di cumulo, ha chiesto la detenzione domiciliare e, in subordine, l'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile la domanda di detenzione domiciliare per superamento del limite di pena previsto dall'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. e ha rigettato l'affidamento in prova per difetto delle condizioni richieste. Nel ricorso per cassazione sono stati articolati tre motivi: 1) violazione di legge per avere il Tribunale erroneamente sommato una pena detentiva e una pena sostitutiva con lavoro di pubblica utilità, sostenendo che la seconda segua un autonomo percorso esecutivo e non debba essere computata ai fini del limite di pena per la detenzione domiciliare; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul rigetto dell'affidamento in prova, lamentando che il Tribunale avrebbe dato rilievo eccessivo ai procedimenti penali pendenti e insufficiente peso agli elementi positivi desumibili dalla relazione UEPE e dall'assenza di collegamenti con criminalità organizzata; 3) contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto necessario un avvio di revisione critica, quando per l'ammissione alla misura sarebbe sufficiente un percorso solo iniziato e non completato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, perché fondato su un provvedimento di cumulo diverso da quello effettivamente posto a base della richiesta; la Corte ha chiarito che il titolo esecutivo rilevante era un diverso provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, dal quale risultava una pena finale di tre anni e sei mesi, con detrazione della pena sostitutiva già convertita in lavoro di pubblica utilità, sicché la declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare era corretta. I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, sono stati respinti perché il Tribunale di sorveglianza aveva effettuato una valutazione completa e congruamente motivata delle condizioni per l'affidamento in prova, valorizzando la pluralità e natura dei reati, i procedimenti pendenti, la scarsa consapevolezza delle condotte illecite, la prosecuzione di condotte devianti recenti e l'assenza di elementi specifici idonei a dimostrare l'avvio di un concreto processo di revisione critica. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
norma richiamata dal ricorrente in tema di misure alternative; la Corte non ne accoglie la lettura difensiva perché il calcolo della pena va fatto sul titolo esecutivo effettivamente rilevante.
art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
fissa il limite di pena oltre il quale la detenzione domiciliare richiesta non è ammissibile.
art. 70, comma 3, legge 24 novembre 1981, n. 689
le pene sostitutive sono eseguite dopo quelle detentive; la Corte lo richiama per escludere che la pena sostitutiva debba essere sommata come pena da espiare ai fini della domanda proposta.
Massime di principio
- Ai fini dell'accesso alla detenzione domiciliare occorre avere riguardo al titolo esecutivo effettivamente posto a base della richiesta e alla pena residua risultante dal relativo provvedimento di esecuzione, non a un diverso titolo o a una ricostruzione astratta del cumulo.
- Le pene sostitutive non possono essere considerate, in modo improprio, come pena detentiva da sommare ai fini del superamento dei limiti di ammissibilità alle misure alternative quando il regime esecutivo applicabile le colloca in un percorso autonomo e successivo rispetto alla pena detentiva.
- Nel giudizio sull'affidamento in prova il giudice deve compiere una valutazione prognostica complessiva della personalità del condannato, considerando anche condotte successive alla condanna e la loro idoneità a mostrare una positiva evoluzione e concrete prospettive di reinserimento sociale.
- La gravità dei reati, i precedenti e i procedimenti pendenti non sono elementi automaticamente preclusivi, ma assumono rilievo nel quadro complessivo della prognosi; non è invece necessario dimostrare una revisione critica già compiuta, essendo sufficiente che il processo di consapevolezza risulti avviato da elementi concreti e specifici.
- La censura di motivazione è infondata quando il tribunale di sorveglianza abbia esplicitato in modo coerente le ragioni del diniego della misura alternativa e il ricorrente si limiti a contrapporre una diversa lettura delle risultanze senza indicare elementi decisivi trascurati.
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