Sentenza del 26/06/2024 n. 1830 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società resistente aveva chiesto il rimborso IVA di € 31.608,15 relativo all'IVA pagata in via di rivalsa sugli oneri generali di sistema elettrico (OGSE) che, a suo avviso, non dovevano essere inclusi nella base imponibile. L'Ufficio (ricorrente) aveva respinto l'istanza sostenendo principalmente la carenza di legittimazione del cessionario a chiedere direttamente all'Erario il rimborso dell'IVA ai sensi dell'art. 30-ter del DPR n.633/72, qualificando inoltre gli OGSE come oneri parafiscali assoggettabili a IVA e deducendo che la resistente non aveva assolto l'onere della prova previsto dall'art. 2697 c.c. La società ha invocato il principio di neutralità dell'IVA e il diritto, alla luce della giurisprudenza CJEU, di agire direttamente contro l'Amministrazione, chiedendo anche, in via istruttoria, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso della società resistente. La Corte ha ritenuto assorbente la questione della legittimazione del cessionario: nel sistema giurisprudenziale italiano il cessionario non è generalmente legittimato a chiedere direttamente il rimborso IVA all'Erario, salvo che l'azione contro il cedente risulti impossibile o eccessivamente difficile (ipotesi non comprovata nel caso concreto). Per tali ragioni la Corte ha escluso la legittimazione della società e non è entrata nel merito sulla qualificazione degli OGSE. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 30-ter
"la restituzione dell' I.V.A. non dovuta [è ricollegata] al presupposto del versamento della medesima da parte di chi vi è tenuto [i.e., il cedente]"; "[...] nel caso in cui l'Amministrazione accerti un indebito pagamento d'imposta, il [solo] 'cedente o prestatore è legittimato a chiedere il rimborso dell'IVA"
La Corte ha richiamato l'art. 30-ter come base della tesi dell'Ufficio: l'ordinamento nazionale non prevede in via generale la legittimazione diretta del cessionario a chiedere il rimborso all'Erario, rimettendo primariamente l'azione al cedente, salvo i limiti dettati dalla disciplina UE (effettività).
D.P.R. n. 633/1972, art. 17
Norma sul presupposto dell'imposta e sulla base imponibile richiamata dall'Ufficio nella contestazione della corretta determinazione della base imponibile IVA.
D.P.R. n. 633/1972, art. 19
Richiamato dall'Ufficio in relazione alla determinazione della base imponibile e ai criteri per l'assoggettamento ad IVA degli elementi accessori.
D.P.R. n. 633/1972, art. 13
Norma richiamata nella discussione sulla natura degli OGSE e sulla loro eventuale assoggettabilità a IVA (qualificazione degli oneri come parte della base imponibile o come oneri parafiscali).
Codice Civile, art. 2697
Richiamato dall'Ufficio in ordine all'onere della prova: la società doveva dimostrare il preciso ammontare dell'imposta reclamata e il suo effettivo versamento.
Cass. S.U., sent. n.20752/2008
La Corte di cassazione ha interpretato la giurisprudenza CJEU richiamando che, sebbene la CJEU abbia ammesso in casi estremi l'azione diretta del destinatario verso il fisco (se l'azione contro il prestatore è impossibile o eccessivamente difficile), il principio non equivale a una regola generale che escluda la legittimazione esclusiva del cedente; tale orientamento è stato riaffermato dalla giurisprudenza successiva.
Corte di Giustizia UE, Causa C-35/05 e C-564/15 (Frakas)
Le pronunce CJEU sono state richiamate per il principio di effettività: la CJEU ammette in casi concreti l'azione diretta del cessionario verso l'Erario quando l'azione contro il cedente sia impossibile o eccessivamente difficile (es. fallimento). Nel caso in esame tuttavia tali condizioni non sono state dimostrate, quindi il richiamo UE non ha modificato l'esito.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, art. 15
Norma richiamata in relazione alla compensazione delle spese processuali; la Corte ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Massime di principio
- In assenza di una disposizione nazionale che attribuisca espressamente al cessionario la legittimazione a chiedere direttamente il rimborso IVA all'Erario, il regime ordinario è che il rimborso compete al cedente; il cessionario dovrà agire civilmente contro il cedente per la ripetizione dell'indebito.
- La giurisprudenza CJEU ammette un'azione diretta del cessionario verso l'Erario solo in situazioni eccezionali in cui l'azione contro il cedente sia impossibile o eccessivamente difficile (es. fallimento, insolvenza conclamata); in tali casi il giudice nazionale può riconoscere la legittimazione diretta per garantire l'effettività del diritto UE.
- Se si intende chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria come cessionario, è necessario provare concretamente l'avvenuto versamento dell'IVA (fatture, registri IVA, quietanze e prospetti) e documentare la difficoltà o impossibilità dell'azione contro il cedente se si vuole invocare la regola eccezionale prevista dalla giurisprudenza UE.
- La qualificazione degli oneri (es. OGSE) come componenti della base imponibile o come oneri parafiscali è una questione di merito che richiede analisi fattuale e normativa: anche se la qualificazione può influenzare il diritto al rimborso, la mancanza di legittimazione attiva del cessionario può risultare comunque decisiva e assorbente.
- In pratica, prima di rivolgersi all'Erario il cessionario dovrebbe: (a) tentare la ripetizione dell'indebito nei confronti del cedente; (b) documentare eventuali ostacoli concreti all'azione civile (es. insolvenza, fallimento); (c) raccogliere tutta la prova del pagamento dell'IVA per evitare eccezioni sul mancato assolvimento dell'onere probatorio.
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