Sentenza del 27/06/2024 n. 132 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
Tributi erariali - Avviso di accertamento Giochi, Lotterie - Normativa italiana di settore - Discriminazioni tra operatori italiani ed esteri - Non sussistono
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della normativa fiscale italiana sui giochi e lotterie (applicazione dell'imposta unica alle scommesse raccolte sul territorio italiano) per presunta discriminazione nei confronti di operatori stabiliti in altri Stati membri e violazione della libertà di prestare servizi ex art. 56 TFUE.
La decisione
La Corte di Giustizia (C-788/18, punto 21) ha ritenuto che la normativa italiana non discrimina operatori italiani rispetto a operatori esteri perché l'imposta unica si applica a chiunque gestisca scommesse raccolte sul territorio italiano, indipendentemente dal luogo di stabilimento. Inoltre, essendo i giochi d'azzardo non materia armonizzata a livello UE, gli Stati possono perseguire obiettivi di tutela dei consumatori, prevenzione della ludopatia, controllo degli illeciti e delle infiltrazioni criminali, purché le misure nazionali siano proporzionate. Pertanto il ricorso della società è rigettato e il regime fiscale italiano è stato confermato come non discriminatorio.
Norme richiamate
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - art. 56 TFUE
Articolo invocato come parametro di non discriminazione sulla libertà di prestare servizi; la Corte ha verificato se la normativa nazionale costituisse una restrizione ingiustificata o discriminatoria ai sensi di tale articolo.
Sentenza Corte di Giustizia, causa C-788/18 (punto 21)
La Corte ha concluso che la normativa italiana non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività della società ricorrente (Stanleybet) nello Stato membro interessato, poiché l'imposta si applica indistintamente a chi raccoglie scommesse sul territorio italiano.
Normativa italiana sull'imposta unica sui giochi
La norma prevede l'applicazione dell'imposta unica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano, senza riferimento al luogo di stabilimento dell'operatore; da ciò deriva l'assenza di discriminazione diretta tra operatori nazionali ed esteri.
Principio di proporzionalità (giurisprudenza UE)
Anche quando gli obiettivi nazionali (tutela consumatori, prevenzione ludopatia, contrasto all'illegalità) giustificano limitazioni, tali misure devono essere proporzionate e non eccedere quanto necessario per raggiungere gli scopi perseguiti.
Massime di principio
- Se la materia non è armonizzata a livello UE (es. giochi d'azzardo), gli Stati membri hanno ampio margine di regolazione e tassazione per perseguire obiettivi di interesse pubblico come tutela dei consumatori, prevenzione della ludopatia e contrasto alla criminalità.
- Una normativa nazionale che si applica indistintamente a tutti gli operatori che raccolgono scommesse nel territorio (indipendentemente dal luogo di stabilimento) non configura di per sé una discriminazione ai sensi dell'art. 56 TFUE.
- Il ricorrente che sostiene una violazione della libertà di prestare servizi deve dimostrare che la misura nazionale costituisce una restrizione ingiustificata o non proporzionata rispetto agli obiettivi legittimi invocati dallo Stato.
- Anche le misure neutrali nella formulazione possono essere contestate se il loro effetto pratico è sproporzionato; pertanto l'analisi deve valutare sia la disparità di trattamento sia la proporzionalità dell'intervento.
- Per ridurre il rischio di annullamento in sede UE, gli Stati devono motivare adeguatamente la necessità e la proporzionalità delle limitazioni imposte agli operatori esteri o alle forme operative alternative.
- In situazioni analoghe, le autorità dovrebbero dimostrare che le disposizioni fiscali o regolamentari sono mirate, adeguate e non eccedenti rispetto agli obiettivi di tutela pubblica perseguiti.
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