Cassazione Civile, Ordinanza n. 13136/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni di acque meteoriche provenienti da un immobile contiguo, di proprietà della parte ricorrente, che avrebbero danneggiato un immobile vicino di proprietà della controparte. In primo grado il Giudice di Pace aveva accolto la domanda solo in parte, ravvisando un concorso di responsabilità e condannando la proprietaria convenuta al pagamento del 50% del danno. Il Tribunale aveva poi confermato la decisione. In Cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo alla consulenza tecnica d'ufficio, lamentando che il CTU non avrebbe risposto ai quesiti e alle osservazioni del consulente di parte e non avrebbe riferito l'esito di saggi sui terrazzi; (2) omessa pronuncia sul motivo di appello con cui si deduceva la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che gli attori non avessero provato i fatti costitutivi della domanda; (3) nullità della CTU e delle sentenze di merito per violazione delle norme sulle consulenze tecniche e del contraddittorio, sempre in relazione al preteso rifiuto del CTU di chiarire l'esito dei saggi; (4) nullità delle sentenze di merito per vizio di motivazione, per asserita adesione acritica alle conclusioni del CTU e per motivazione meramente apparente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il vizio di omessa pronuncia non è configurabile per eccezioni di rito o processuali, come quella sulla regolarità delle operazioni peritali; ha inoltre osservato che il saggio tecnico sul terrazzo della convenuta non era stato portato a termine per mancanza di pressione nella condotta. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, perché il Tribunale aveva comunque accertato, sulla base della CTU e delle altre prove, che era più probabile che non che le infiltrazioni provenissero almeno in parte dal terrazzo della convenuta, e tale accertamento rispettava i criteri dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2051 c.c. Il terzo motivo è stato respinto perché la mancata risposta sul saggio non svolto compiutamente non incideva sulla regolarità della consulenza né sulla motivazione della decisione, fondata anche su altri elementi istruttori. Il quarto motivo è stato dichiarato infondato perché sostanzialmente riproponeva le medesime censure già esaminate e perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né illogica. La Corte ha quindi confermato il rigetto delle domande della ricorrente in cassazione e l'ha condannata alle spese del giudizio di legittimità, dando altresì atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile, in questo caso, rispetto a un'eccezione meramente processuale sulla regolarità della consulenza tecnica.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come norma sul vizio processuale dedotto in cassazione, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate.
art. 62 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai poteri e agli obblighi del consulente tecnico.
art. 194 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione allo svolgimento delle operazioni peritali e alle risposte del CTU.
art. 195 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio sulle operazioni del CTU e alle osservazioni del consulente di parte.
art. 2697 c.c.
La Corte ha escluso la violazione dell'onere della prova, rilevando che il giudice di merito aveva ritenuto provato, secondo il criterio del più probabile che non, il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
art. 2051 c.c.
La responsabilità da cose in custodia è stata applicata come parametro per valutare il nesso tra la cosa e il danno da infiltrazioni.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per lamentare la lesione del contraddittorio, ma la censura è stata ritenuta infondata.
legge n. 69/2009
Richiamata dalla ricorrente in relazione alle modalità del contraddittorio nella consulenza tecnica.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per sostenere il vizio di motivazione, ma la Corte ha escluso l'assenza o l'apparenza della motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della sentenza, ritenuta invece sufficiente dalla Corte.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riguardo a eccezioni o questioni meramente processuali, ma solo quando il giudice abbia omesso di decidere su una domanda o su una questione di merito.
- In tema di responsabilità da cose in custodia, il nesso causale tra cosa e danno può essere provato dal giudice di merito anche mediante valutazione complessiva della consulenza tecnica e degli altri elementi istruttori, secondo il criterio del "più probabile che non".
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio quando il giudice di merito abbia già motivatamente accertato i fatti sulla base di una doppia conforme.
- Le doglianze sulla consulenza tecnica d'ufficio sono infondate se il rilievo contestato non è stato compiutamente eseguito o comunque non risulta decisivo rispetto alla ricostruzione causale adottata dal giudice di merito.
- Una motivazione che richiami gli esiti della CTU e li integri con la valutazione delle altre prove non è apparente né sindacabile in cassazione se logicamente coerente e sufficiente.
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