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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36007/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale, l’Ufficio notificava alla società tre avvisi di accertamento per maggiori IRES, IRAP e IVA relativi agli anni 2005 e 2006, ritenendo inattendibile la contabilità e facendo ricorso all’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, in ragione di inesattezze emerse nello studio di settore compilato dalla contribuente, la quale operava in più supermercati nel commercio di carni. I ricorsi della società venivano respinti in primo grado e poi in appello dalla C.T.R., che riteneva condivisibile la ricostruzione dell’Ufficio e non dimostrato il contrario dalla contribuente. In cassazione la società deduceva: 1) difetto di motivazione della sentenza di appello, sostenendo che la C.T.R. avrebbe sostanzialmente riprodotto le difese dell’Agenzia senza un autonomo vaglio critico delle proprie censure; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, assumendo che l’accertamento analitico-induttivo fosse stato ritenuto fondato senza considerare la documentazione prodotta e senza dare rilievo alla qualificazione dei rapporti contrattuali con i supermercati, che la ricorrente sosteneva essere appalti e non affitti di ramo d’azienda.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la somiglianza tra la motivazione della sentenza d’appello e le difese dell’Agenzia integrasse di per sé un vizio di motivazione, poiché la C.T.R. aveva comunque esaminato alcune questioni dedotte dalla società e aveva affermato che quest’ultima non aveva dimostrato quanto sostenuto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e per violazione degli oneri di autosufficienza: la ricorrente non aveva riprodotto né adeguatamente sintetizzato il contenuto dei contratti richiamati, né indicato quando e dove fossero stati prodotti in giudizio; inoltre non aveva censurato in modo idoneo il metodo di valutazione presuntiva seguito dal giudice di merito, limitandosi a contestare i singoli indizi senza confrontarsi con la loro valutazione complessiva. Il ricorso è stato quindi rigettato; la società è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    consente l’accertamento analitico-induttivo quando le risultanze contabili o gli elementi disponibili rendano inattendibile la dichiarazione, potendo l’Ufficio fondarsi anche su presunzioni purché valutate globalmente dal giudice di merito.

  • art. 36, d.lgs. n. 546/1992

    viene invocato quale parametro del vizio di motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte esclude che la mera sovrapposizione di formule espressive tra sentenza e difese di parte integri, da sola, violazione del dovere motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    costituisce il vizio processuale dedotto per asserito difetto di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituisce il vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con riguardo all’accertamento analitico-induttivo.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    la Corte richiama gli oneri di specificità e di autosufficienza del ricorso per cassazione, rilevando che il motivo è inammissibile se non riproduce il contenuto rilevante dei documenti né indica dove essi siano stati prodotti.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    sono richiamati in relazione alla prova presuntiva: per censurare efficacemente la valutazione del giudice non basta contestare i singoli indizi, occorrendo attaccare anche la valutazione complessiva e la concordanza degli elementi presuntivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    viene richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l’ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione non può essere desunto dalla sola somiglianza lessicale tra la sentenza impugnata e le difese di una parte, se il giudice di merito ha comunque affrontato le questioni decisive e ha espresso una propria valutazione critica.
  • La censura di violazione delle regole sulla prova presuntiva non è ammissibile se si limita a negare la gravità, precisione e concordanza dei singoli indizi senza confrontarsi con la loro valutazione unitaria, che è il momento decisivo dell’apprezzamento probatorio.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si fonda su documenti, il ricorrente deve riprodurne o sintetizzarne il contenuto rilevante e indicare specificamente dove e quando siano stati prodotti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità, la contestazione di un accertamento analitico-induttivo richiede una critica puntuale sia degli elementi indiziari sia del ragionamento complessivo che ne trae la prova presuntiva, non essendo sufficiente una contestazione atomistica dei singoli dati.
  • La motivazione del giudice di merito è sufficiente se mostra di avere esaminato le doglianze principali e di avere ritenuto non provata la tesi della parte soccombente; non è necessario un confronto testuale analitico con ogni argomento difensivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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