Cassazione Civile, Ordinanza n. 36007/2021 del 22/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, l’Ufficio notificava alla società tre avvisi di accertamento per maggiori IRES, IRAP e IVA relativi agli anni 2005 e 2006, ritenendo inattendibile la contabilità e facendo ricorso all’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, in ragione di inesattezze emerse nello studio di settore compilato dalla contribuente, la quale operava in più supermercati nel commercio di carni. I ricorsi della società venivano respinti in primo grado e poi in appello dalla C.T.R., che riteneva condivisibile la ricostruzione dell’Ufficio e non dimostrato il contrario dalla contribuente. In cassazione la società deduceva: 1) difetto di motivazione della sentenza di appello, sostenendo che la C.T.R. avrebbe sostanzialmente riprodotto le difese dell’Agenzia senza un autonomo vaglio critico delle proprie censure; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, assumendo che l’accertamento analitico-induttivo fosse stato ritenuto fondato senza considerare la documentazione prodotta e senza dare rilievo alla qualificazione dei rapporti contrattuali con i supermercati, che la ricorrente sosteneva essere appalti e non affitti di ramo d’azienda.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la somiglianza tra la motivazione della sentenza d’appello e le difese dell’Agenzia integrasse di per sé un vizio di motivazione, poiché la C.T.R. aveva comunque esaminato alcune questioni dedotte dalla società e aveva affermato che quest’ultima non aveva dimostrato quanto sostenuto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e per violazione degli oneri di autosufficienza: la ricorrente non aveva riprodotto né adeguatamente sintetizzato il contenuto dei contratti richiamati, né indicato quando e dove fossero stati prodotti in giudizio; inoltre non aveva censurato in modo idoneo il metodo di valutazione presuntiva seguito dal giudice di merito, limitandosi a contestare i singoli indizi senza confrontarsi con la loro valutazione complessiva. Il ricorso è stato quindi rigettato; la società è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
consente l’accertamento analitico-induttivo quando le risultanze contabili o gli elementi disponibili rendano inattendibile la dichiarazione, potendo l’Ufficio fondarsi anche su presunzioni purché valutate globalmente dal giudice di merito.
art. 36, d.lgs. n. 546/1992
viene invocato quale parametro del vizio di motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte esclude che la mera sovrapposizione di formule espressive tra sentenza e difese di parte integri, da sola, violazione del dovere motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
costituisce il vizio processuale dedotto per asserito difetto di motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con riguardo all’accertamento analitico-induttivo.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
la Corte richiama gli oneri di specificità e di autosufficienza del ricorso per cassazione, rilevando che il motivo è inammissibile se non riproduce il contenuto rilevante dei documenti né indica dove essi siano stati prodotti.
artt. 2727 e 2729 c.c.
sono richiamati in relazione alla prova presuntiva: per censurare efficacemente la valutazione del giudice non basta contestare i singoli indizi, occorrendo attaccare anche la valutazione complessiva e la concordanza degli elementi presuntivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
viene richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l’ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione non può essere desunto dalla sola somiglianza lessicale tra la sentenza impugnata e le difese di una parte, se il giudice di merito ha comunque affrontato le questioni decisive e ha espresso una propria valutazione critica.
- La censura di violazione delle regole sulla prova presuntiva non è ammissibile se si limita a negare la gravità, precisione e concordanza dei singoli indizi senza confrontarsi con la loro valutazione unitaria, che è il momento decisivo dell’apprezzamento probatorio.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si fonda su documenti, il ricorrente deve riprodurne o sintetizzarne il contenuto rilevante e indicare specificamente dove e quando siano stati prodotti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità, la contestazione di un accertamento analitico-induttivo richiede una critica puntuale sia degli elementi indiziari sia del ragionamento complessivo che ne trae la prova presuntiva, non essendo sufficiente una contestazione atomistica dei singoli dati.
- La motivazione del giudice di merito è sufficiente se mostra di avere esaminato le doglianze principali e di avere ritenuto non provata la tesi della parte soccombente; non è necessario un confronto testuale analitico con ogni argomento difensivo.
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