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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38622/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

D'Andrea chiedeva la rideterminazione della pena dell'ergastolo nella misura di trent'anni di reclusione ai sensi della disciplina transitoria introdotta dall'art. 4-ter d.l. 7/4/2000, n. 82 (conv. L. 5/6/2000, n.144), invocando il principio ricavabile dalla sentenza CEDU Scoppola c. Italia e sostenendo che il diniego di ammissione al rito abbreviato in appello aveva creato una disparità di trattamento ingiustificata. Ha altresì denunciato la presunta incostituzionalità dell'art. 4-ter per violazione degli artt. 117 Cost. (in relazione alla Convenzione EDU), 3 e degli artt. 6-7 CEDU. Il ricorrente lamentava che l'applicazione della normativa transitoria fosse stata subordinata a eventi processuali casuali (es. rinnovazione dell'istruttoria) esterni alla sua volontà, con conseguente pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto pacifica la giurisprudenza secondo cui la conversione dell'ergastolo in anni trenta in sede esecutiva è possibile solo nei casi sovrapponibili al caso Scoppola: cioè quando l'imputato abbia chiesto e sia stato ammesso al rito abbreviato nel periodo di vigenza della L. n. 479/1999 (tra il 2/1/2000 e il 24/11/2000) e la decisione definitiva sia intervenuta dopo la modifica peggiorativa successiva. La Corte ha inoltre confermato che l'art. 4-ter è norma di natura processuale/transitoria e non sostanziale, per cui vale il principio tempus regit actum e non può automaticamente trovare applicazione retroattiva in favore di chi non abbia acquisito il diritto al rito abbreviato. Il ricorso è stato quindi respinto e al ricorrente sono state poste a carico le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (conv. L. 5 giugno 2000, n. 144)

    Norma transitoria di natura processuale che disciplina i termini di proposizione della richiesta di giudizio abbreviato in appello; interpretata come non sostanziale e quindi non soggetta di per sé al principio di retroattività della legge penale più favorevole

  • art. 442 c.p.p.

    Disciplina la riduzione di pena nel rito abbreviato; la giurisprudenza la considera norma di diritto sostanziale con riflessi sull'entità della pena, ma l'applicabilità della lex mitior viene coordinata con i tempi e le modalità di accesso al rito speciale

  • art. 603 c.p.p.

    Norma che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la rinnovazione svolge ruolo decisivo nell'ammissibilità della richiesta di abbreviazione in appello ai sensi dell'art.4-ter quando disposta e non ancora conclusa

  • art. 670 c.p.p.

    Incidente di esecuzione come strumento eventualmente idoneo ad adeguare la pena in esecuzione alla luce di principi internazionali (es. CEDU), ma operativo solo nei casi in cui sussistano i presupposti giuridici e fattuali che consentono l'applicazione del principio

  • art. 7 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Principio di legalità della pena (irretroattività della legge penale più grave e retroattività della più favorevole), invocato nella giurisprudenza CEDU (caso Scoppola) ma la sua estensione è commisurata alle situazioni fattuali concretamente sovrapponibili

  • art. 616 c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina l'onere delle spese in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata per porre a carico del ricorrente le spese del procedimento

  • CEDU, sentenza Scoppola c. Italia (17/09/2009)

    Caso-guida che riconobbe l'applicabilità della lex mitior in rapporto al rito abbreviato per situazioni in cui l'imputato aveva ottenuto l'accesso al rito nel periodo favorevole; la Corte di cassazione limita l'estensione di questo principio solo a situazioni fattualmente sovrapponibili

  • Sezioni Unite Cassazione: sentenze Giannone (n. 34233/2012) ed Ercolano (n. 34472/2012) e successiva n. 18821/2013 (Sez. U)

    Fissano il principio che l'applicazione della disposizione più favorevole relativa al rito abbreviato richiede la coincidenza tra modalità e tempi di accesso al rito e la situazione concreta; affermano altresì la prevalenza del principio tempus regit actum per norme processuali transitorie

  • Corte Costituzionale, ordinanza n. 235/2013

    Ha ritenuto compatibile con la Costituzione la normativa che esclude dalla rideterminazione i casi in cui l'imputato non abbia acquisito il diritto al rito abbreviato, confermando la natura processuale della norma transitoria

Massime di principio

  • La conversione dell'ergastolo nella pena di trent'anni, in esecuzione, è possibile solo se l'imputato ha effettivamente richiesto e ottenuto l'ammissione al rito abbreviato nel periodo normativamente rilevante (i.e. casi sovrapponibili a Scoppola); il mero aver chiesto il rito senza essere ammessi o averlo chiesto fuori dai termini rilevanti non basta
  • L'art. 4-ter d.l. 7/4/2000, n.82 ha natura processuale/transitoria: disciplina i termini e le condizioni per proporre la richiesta di rito abbreviato e non costituisce di per sé norma sostanziale che determina automaticamente retroattività della lex mitior
  • La giurisprudenza consolidata applica il principio 'tempus regit actum' alle norme processuali transitorie; pertanto la valutazione deve concentrarsi su tempi, modalità e fase processuale in cui è stata esercitata la facoltà di accesso al rito speciale
  • Per invocare la tutela derivante dalla CEDU (es. Scoppola) occorre dimostrare che la situazione personale e procedurale è sostanzialmente identica a quella valutata dalla Corte europea; l'assenza di rinnovazione dell'istruttoria o il diniego motivato in appello sono elementi decisivi contro l'estensione del beneficio
  • L'incidente di esecuzione (art.670 c.p.p.) può essere lo strumento idoneo per chiedere adeguamenti in sede esecutiva, ma non può essere usato per aggirare il giudicato o per ottenere vantaggi non già acquisiti nel corso del processo di cognizione
  • Le censure su incostituzionalità di disposizioni processuali già esaminate e sindacate dalla giurisprudenza o dalla Corte costituzionale sono spesso precluse dal giudicato esecutivo salvo che emergano nuovi, rilevanti elementi di diritto o di fatto

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