Cassazione Penale, Sentenza n. 14452/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Matera che aveva riconosciuto la responsabilità di Casiero per i reati di cui all'art. 385 c.p. e all'art. 4 l. n. 110/1975; il Procuratore generale ha censurato la determinazione della pena, rilevando che il Tribunale avrebbe errato avendo adottato come pena base sei mesi di reclusione per il delitto di evasione mentre il minimo edittale previsto dall'art. 385 c.p. sarebbe di un anno, chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La sentenza impugnata, del 11/05/2022, è stata depositata il 9/08/2022 e notificata il 10/08/2022; il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c) c.p.p. per il Procuratore generale è decorso a partire dal 1/09/2022 e il ricorso è stato presentato alla cancelleria del Tribunale il 20/10/2022, oltre il termine. Non è rilevante il deposito presso la segreteria della Procura generale in data 11/10/2022. Per l'intempestività il ricorso non è stato nemmeno convertito in appello ex art. 580 c.p.p., nonostante la richiesta della difesa, e pertanto la procedura si è conclusa con la declaratoria di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
delitto di evasione; minimo edittale indicato quale un anno di reclusione
La norma è stata richiamata per definire il minimo edittale del reato di evasione, sul quale il Procuratore generale ha censurato la determinazione della pena da parte del Tribunale
art. 4 l. n. 110/1975
Richiamata quale norma relativa alla fattispecie contestata insieme all'art. 385 c.p.; dal testo emerge solo il richiamo della norma come parte della descrizione dei reati
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per il computo dei termini processuali relativi al deposito della sentenza e alle conseguenze sulle impugnazioni; la Corte usa tale riferimento per distinguere termini differenti (90 giorni vs 45 giorni)
art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
termine di 45 giorni per il Procuratore generale per proporre ricorso per cassazione
Interpretato in senso rigoroso: il termine decorre dalla data successiva alla notificazione/deposito indicata e il rispetto del termine è essenziale per l'ammissibilità del ricorso; il deposito presso la Procura non sostituisce la tempestiva presentazione alla cancelleria
art. 580 cod. proc. pen.
Norma sulla conversione del ricorso in appello; la Corte ha ritenuto che la conversione non sia possibile quando il ricorso è inammissibile per tardività, anche se la difesa dell'imputato aveva chiesto la conversione
Massime di principio
- I termini per proporre ricorso per cassazione da parte del Procuratore generale sono perentori e vanno calcolati con attenzione: il termine di 45 giorni ex art. 585 c.p.p. deve essere rispettato, e il deposito presso la Procura non vale a sanare un tardivo deposito in cancelleria.
- La conversione del ricorso in appello ex art. 580 c.p.p. è procedura subordinata all'ammissibilità del ricorso: se il ricorso è inammissibile per tardività, non è possibile ottenere la conversione in appello.
- La notifica e la data di deposito della sentenza sono elementi decisivi per il computo dei termini; occorre verificare con precisione la decorrenza del termine (data di notifica o deposito) e considerare i giorni utili previsti dalla norma invocata.
- Quando il Procuratore generale contesta solo il trattamento sanzionatorio, resta comunque necessario rispettare le regole procedurali dell'impugnazione; la rilevanza del vizio sostanziale può essere nulla se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per vizi formali o di termini.
- Se l'imputato ha già proposto appello, la difesa può chiedere la conversione del ricorso in appello, ma tale richiesta è efficace solo se il ricorso iniziale è valido e tempestivo; diversamente, l'impugnazione del Procuratore generale non produce effetti.
- Per evitare inammissibilità è consigliabile effettuare il deposito dell'impugnazione presso la cancelleria competente entro il termine di legge e non limitarsi al deposito interno presso la Procura; conservare e documentare le date di notifica e deposito è cruciale.
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