Ordinanza n. 58/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. numero -OMISSIS- emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di conversione del permesso di lavoro stagionale in permesso di lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della conversione del permesso di soggiorno, fondato sostanzialmente sul parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno. L’Ispettorato aveva ritenuto insussistente la capacità economica, patrimoniale ed economico-finanziaria del datore di lavoro promittente, sulla base della dichiarazione IVA relativa al 2024, dalla quale risultavano un volume d’affari di 85.899 euro e acquisti e importazioni per 67.697 euro, nonché dei dati INPS relativi al costo della manodopera già impiegata, pari a 66.168 euro. Da tali dati l’Amministrazione aveva desunto l’incapacità dell’impresa di sostenere l’ulteriore costo retributivo e assicurativo del lavoratore. Il ricorrente ha contestato tale valutazione producendo documentazione contabile integrativa, depositata il 10 gennaio e il 9 febbraio 2026, volta a dimostrare la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro e la completezza della documentazione presentata. La Prefettura aveva inoltre inizialmente contestato la completezza documentale con comunicazione dei motivi ostativi del 28 novembre 2025, ma tale profilo non era stato riproposto nel provvedimento finale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, senza definire nel merito l’impugnazione. Ha rilevato che la nota del 21 marzo 2023 della Direzione Centrale per la Tutela, la Vigilanza e la Sicurezza del lavoro consente, per le imprese agricole, di valutare la capacità economica mediante una pluralità di indicatori finanziari, non limitati al solo fatturato, tra cui il volume d’affari al netto degli acquisti, le dichiarazioni IRAP e i contributi comunitari. Poiché il ricorrente aveva prodotto documentazione contabile idonea a porre in discussione la valutazione negativa dell’Ispettorato, il giudice ha ordinato a Prefettura e Ispettorato, ciascuno per la propria competenza, di riesaminare la posizione in contraddittorio, convocando il ricorrente e consentendogli di depositare ulteriore documentazione, anche su richiesta dell’Ufficio. È stato assegnato il termine complessivo di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per concludere le operazioni e depositare una relazione finale e/o una nuova determinazione amministrativa. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 23 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; la misura concessa è consistita nell’ordine di riesame della posizione amministrativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato ritenuto sussistente il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone menzionate nel provvedimento, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la capacità economica del datore di lavoro deve essere valutata attraverso un esame complessivo degli indicatori finanziari rilevanti e non necessariamente sulla base del solo fatturato.
- Per le imprese agricole, la valutazione della capacità economica del datore di lavoro può comprendere, oltre al fatturato, il volume d’affari al netto degli acquisti, le dichiarazioni IRAP, i contributi comunitari e ulteriori elementi finanziari pertinenti.
- Quando la documentazione contabile prodotta dall’interessato pone ragionevolmente in discussione il parere negativo dell’organo istruttorio sulla capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, l’Amministrazione deve procedere a un riesame effettivo, in contraddittorio, consentendo al richiedente di fornire ulteriori elementi utili.
- L’ordine cautelare di riesame può imporre alle amministrazioni coinvolte di convocare l’interessato, acquisire la documentazione rilevante e concludere le operazioni entro un termine stabilito dal giudice, mediante relazione finale o nuova determinazione amministrativa.
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