Ordinanza n. 150/2026 - Milano, Sezione 5
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati il 23 dicembre 2025 e il 5 gennaio 2025: - del Decreto Rettorale emesso il 24 settembre 2025 30645/25 ricevuto il 6 ottobre 2025 e del verbale del provvedimento disciplinare n. 0101813/25 ricevuto data 20 ottobre 2025; - della Delibera del Senato Accademico del 16 settembre 2025 dell'Università Studi di Milano e degli atti conseguenti, connessi e conseguenziali in cui è stato sospeso per tre anni da attività universitaria presso Unimi e per sei mesi presso altre università; nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 dicembre 2025 e il 5 gennaio 2025, per ottenere l’accesso ai documenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 21/1/2026 : per annullamento e/o revoca del Decreto Rettorale emesso il 24 settembre 2025 30645/25 ricevuto il 6 ottobre 2025 e del Verbale del provvedimento disciplinare n. 0101813/25 ricevuto data 20 ottobre 2025 della Delibera del Senato Accademico del 16-09-2025 dell'Università Studi di Milano e degli atti conseguenti. connessi e conseguenziali (blocco ammissione a Cdl Medicina) del rifiuto silenzio di accesso atti (ricevuta il 23-12-2025) e atti connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di sospensione per tre anni dall'attività didattica presso l'Università degli Studi di Milano e di allontanamento per sei mesi da tutte le sedi universitarie, con conseguente mancata ammissione al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, nonché diniego o silenzio sull'accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (università e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale, il verbale del provvedimento disciplinare, la delibera del Senato accademico e gli atti conseguenti, deducendo nuove censure con motivi aggiunti. Ha contestato, in particolare, la partecipazione al procedimento di funzionari che avrebbero dovuto astenersi per conflitto di interessi o grave inimicizia, la pretesa nullità di una precedente sanzione disciplinare, il difetto di istruttoria e la violazione del principio del contraddittorio. Ha inoltre chiesto l'esibizione integrale degli atti relativi al procedimento disciplinare e alla carriera, nonché l'ammissione, in sovrannumero e con riserva, al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In via sommaria, ha escluso il fumus boni iuris: la critica all'operato degli uffici e l'impugnazione di atti dell'Ateneo non integrano, di per sé, un conflitto di interessi né un obbligo di astensione dei funzionari, poiché la grave inimicizia rilevante deve dipendere da motivi personali estranei all'esercizio della funzione e non da ragioni attinenti al servizio. La dedotta nullità della precedente sanzione non è stata ritenuta rilevante, non risultando tale sanzione sospesa o annullata giudizialmente o in autotutela. Sono state ritenute allo stato indimostrate le censure di difetto di istruttoria e violazione del contraddittorio, alla luce della scansione procedimentale risultante dagli atti. È stato inoltre escluso il periculum in mora, perché la mancata iscrizione con riserva al secondo semestre di Medicina non comporta un danno grave e irreparabile, potendo lo studente eventualmente iscriversi ad anni successivi al primo secondo il procedimento annualmente previsto dall'Ateneo. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente, in solido in favore dell'Università e del Ministero, per complessivi euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per difetto, allo stato, sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'obbligo di astensione del pubblico funzionario per grave inimicizia sussiste quando l'inimicizia deriva da motivi di interesse personale estranei all'esercizio della funzione; non è sufficiente un contrasto collegato a critiche dell'operato dell'ufficio o all'impugnazione di atti dell'amministrazione.
- La mera deduzione della nullità di una precedente sanzione disciplinare non incide, in sede cautelare, sulla validità o sull'efficacia degli atti successivi quando quella sanzione non risulti previamente sospesa o annullata in sede giudiziale o di autotutela.
- Le censure di difetto di istruttoria e violazione del contraddittorio, ove non supportate da elementi dimostrativi e contraddette dalla documentazione sulla scansione procedimentale, non integrano allo stato il fumus boni iuris necessario per la tutela cautelare.
- La mancata ammissione provvisoria a un semestre di un corso universitario non determina un danno grave e irreparabile quando l'interessato possa eventualmente accedere ad anni successivi mediante il procedimento tipizzato annualmente dall'ateneo.
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