Cassazione Penale, Sentenza n. 30285/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per il capo A) (violazione art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e confermato la custodia per il capo 23) (concorso nella detenzione a fini di cessione di stupefacenti, artt. 110, 81 cpv c.p., 73 commi 1 e 6 d.P.R. 309/1990), con contestazione specifica della qualificazione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. (agevolazione mafiosa) e del vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato solo con riferimento all'applicazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.), annullando l'ordinanza impugnata esclusivamente su questo punto e rinviando al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. Ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto. In particolare: la conferma della custodia cautelare per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti (capo 23) è stata ritenuta fondata dalle decisioni di merito; invece l'aggravante per avere favorito un'associazione di tipo mafioso è stata disposta dai giudici di merito sulla base di conversazioni che non dimostrano il pagamento né la consapevolezza del De Rosa del fine agevolativo mafioso, essendo le intercettazioni decisamente riferite ai rapporti tra Trapani e Gallo. Il motivo relativo alle esigenze cautelari è stato assorbito in ragione della sopravvenuta esclusione dell'aggravante.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma che sanziona la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la sua applicazione giustifica misure cautelari quando sussistono gravi indizi di colpevolezza. La valutazione delle intercettazioni a supporto dei gravi indizi è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6
Riferimento alle specifiche fattispecie penali e circostanze aggravanti/concorrenza di reati in materia di stupefacenti, usate per inquadrare il capo di imputazione.
Codice penale, art. 110
Principio di concorso di persone nel reato: impiegato per attribuire a più soggetti la partecipazione al reato di detenzione a fini di spaccio.
Codice penale, art. 81, comma secondo
Regola riguardante la cumulo giuridico delle pene per reati commessi con un unico disegno criminoso, richiamata nella contestazione della pluralità di reati/condotte.
Codice penale, art. 416-bis, comma 1
Aggravante dell'agevolazione delle attività di associazioni mafiose: la Corte ricorda, richiamando la giurisprudenza di Sezioni Unite (Chioccini), che si tratta di un'aggravante di natura soggettiva inerente ai 'motivi a delinquere' e si trasmette al concorrente che sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe; nel caso in esame non è stata dimostrata tale consapevolezza né il concretizzarsi del pagamento per il De Rosa, quindi l'aggravante non regge.
Codice di procedura penale, art. 309, comma 7
Norma processuale che disciplina la competenza per il nuovo giudizio a seguito di annullamento parziale: la Corte rinvia il fascicolo al Tribunale di Napoli ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. ha natura soggettiva: per applicarla è necessario provare che il concorrente fosse consapevole della finalità di agevolazione mafiosa perseguita dal compartecipe, non basta la mera vicinanza a soggetti di mafia.
- Le intercettazioni telefoniche e la loro interpretazione costituiscono valutazione di merito: la loro valutazione in sede di legittimità è limitata al controllo della manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- Se l'aggravante che giustificava una misura cautelare viene esclusa, va riesaminata l'adeguatezza della misura stessa; talvolta il motivo cautelare può risultare assorbito in ragione della modifica dell'inquadramento aggravatorio.
- Quando la prova dell'aggravante si fonda su conversazioni tra terzi, occorre un nesso probatorio diretto che colleghi l'imputato alla consapevolezza o al pagamento/condotta agevolatrice: in mancanza, l'aggravante non è configurabile.
- La Cassazione interviene limitatamente su questioni di diritto e sui vizi di motivazione manifesto/illogico; i rilievi di fatto e le valutazioni probatorie restano di competenza del giudice di merito salvo evidenti profili di irragionevolezza.
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