Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06845/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione passiva della società ferroviaria regionale. Ha ritenuto corretta l'individuazione del Comune quale beneficiario dell'espropriazione e soggetto verso il quale si sarebbe dovuta rivolgere la pretesa indennitaria. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

I proprietari di un fondo confinante con un intervento pubblico promosso nell'ambito della soppressione di passaggi a livello e della realizzazione di opere di viabilità sostitutiva hanno chiesto di accertare la legittimazione passiva della società ferroviaria regionale al pagamento dell'indennità per la perdita o riduzione della possibilità di esercizio del diritto di proprietà, qualificando la vicenda come espropriazione larvata ai sensi del d.P.R. n. 327 del 2001. Sostenevano che, nonostante il Comune avesse curato le comunicazioni iniziali, l'opera fosse stata approvata dalla Regione e che la società ferroviaria avesse finanziato, appaltato ed eseguito i lavori, sicché essa doveva essere considerata soggetto promotore o comunque beneficiario dell'espropriazione. I motivi di ricorso denunciavano, da un lato, violazione di legge per errata applicazione dell'art. 3 d.P.R. n. 327 del 2001 e delle norme regionali emiliano-romagnole in materia di espropri e, dall'altro, omesso esame di un fatto decisivo. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo era privo di autosufficienza, introduceva questioni nuove e mirava a una rivalutazione del merito; il secondo era precluso dalla doppia conforme e comunque non era deducibile come vizio motivazionale. È stata confermata la conclusione dei giudici di merito secondo cui il Comune era il beneficiario dell'espropriazione e quindi il soggetto tenuto all'eventuale indennità, mentre la società ferroviaria risultava soltanto esecutrice materiale dei lavori, senza delega ablatoria.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    autorità espropriante; beneficiario dell'espropriazione; promotore dell'espropriazione

    distingue i ruoli nel procedimento ablatorio; il soggetto tenuto all'indennità è quello a favore del quale è pronunciato il decreto di esproprio, salvo delega esterna del potere espropriativo.

  • art. 6 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    l'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente alla emanazione degli atti del procedimento espropriativo

    esprime il principio di parallelismo e strumentalità dell'espropriazione rispetto alla realizzazione dell'opera.

  • art. 40 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    perdita o ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà

    richiamato dai ricorrenti come base della pretesa da espropriazione larvata.

  • art. 44 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    richiamato dalla Corte d'appello come riferimento all'espropriazione larvata.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    impone l'onere di trascrivere o indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti; la sua violazione determina inammissibilità del motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di fatto decisivo è precluso in caso di doppia conforme e non consente una nuova valutazione del merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    la doppia conforme di merito impedisce il ricorso per cassazione per vizio motivazionale ex art. 360, n. 5.

  • art. 3 legge Regione Emilia-Romagna n. 37 del 2002

    ribadisce il parallelismo tra autorità competente alla realizzazione dell'opera e autorità competente agli atti espropriativi.

  • art. 4 legge Regione Emilia-Romagna n. 37 del 2002

    attribuisce alla Regione una funzione di coordinamento in materia di espropri.

  • art. 5 legge Regione Emilia-Romagna n. 37 del 2002

    conferma la competenza regionale di indirizzo e coordinamento nel rispetto dei principi statali.

  • art. 6 legge Regione Emilia-Romagna n. 37 del 2002

    conferisce ai comuni le funzioni amministrative relative agli espropri per opere pubbliche regionali, salvo eccezioni.

  • art. 6-bis legge Regione Emilia-Romagna n. 37 del 2002

    prevede che, per specifiche opere di competenza regionale affidate a soggetti attuatori, le procedure espropriative siano svolte dai medesimi soggetti attuatori.

  • art. 9 legge Regione Emilia-Romagna n. 22 del 2000

    consente alla Regione di affidare la realizzazione di opere pubbliche a enti pubblici e aziende dipendenti dalla Regione.

  • art. 36-quater legge Regione Emilia-Romagna n. 20 del 2000

    richiamato dai ricorrenti come norma sulla distribuzione delle funzioni nel procedimento unico per le opere pubbliche.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alla stima o in controversie sull'indennità da espropriazione, il legittimato passivo è, di regola, il soggetto a favore del quale è emesso il decreto di esproprio, cioè il beneficiario dell'espropriazione.
  • La mera partecipazione di più enti alla programmazione, al finanziamento o all'esecuzione materiale dell'opera non sposta, di per sé, la legittimazione passiva; occorre che dal provvedimento o da atti normativi risulti un'effettiva attribuzione esterna del potere di promuovere e curare il procedimento ablatorio in nome proprio.
  • Le questioni nuove non dedotte e non trattate nei giudizi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il ricorrente deve indicare puntualmente dove e come la questione sia stata sollevata in precedenza.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che, sotto veste di violazione di legge, solleciti una nuova valutazione del materiale istruttorio è inammissibile, perché mira a un riesame del merito.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso, salvo che emergano specifiche divergenze nei fatti decisivi posti a base delle due decisioni.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.