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Sentenza

Sentenza n. 4042/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della comunicazione di aggiudicazione definitiva disposta in favore di Impresud s.r.l., in relazione alla procedura per l’affidamento dell’Appalto di servizi - per il triennio 2025/2027 – per il conferimento dei rifiuti solidi urbani, provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale e nel CCR, seguenti: CER 200108 (rifiuti biodegradabili di mense e cucine) – CER 200201 (rifiuti biodegradabili sfalci e potature) – CER 200307 (ingombranti) – CER 200303 (spazzamento)” previa eventuale eterointegrazione della lex specialis e/o eventuale dichiarazione di nullità di ogni eventuale diversa pattuizione, con sostituzione della stessa con la previsione imperativa di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006; b) del Verbale di gara n. 1 del 02/07/2025, Reg. prot – 0019316, di ammissione degli operatori economici e di apertura delle offerte economiche, nella parte in cui è stata adottata la proposta di aggiudicazione nei confronti della controinteressata, ove lesivo; c) di ogni ulteriore atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente ove lesivo degli interessi della ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: a) della comunicazione del 25.07.2025, con la quale il Comune di San Nicola La Strada ha comunicato alla Impresud s.r.l. l’archiviazione del procedimento di autotutela avviato con note prot. 21309/2025 e prot. 21436/2025 confermando l’aggiudicazione; b) di ogni altro atto presupposto o connesso al suddetto procedimento di autotutela laddove lesivo degli interessi della deducente. Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti: 1) della Determina Registro Generale n. 467 del 18/07/2025, avente ad oggetto “Affidamento - per il triennio 2025/2027 - ad una piattaforma regolarmente autorizzata del conferimento dei rifiuti solidi urbani, provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale e nel CCR, seguenti: CER 200108 (rifiuti biodegradabili di mense e cucine) - CER 200201 (rifiuti biodegradabili sfalci e potature) - CER 200307 (ingombranti) – CER 200303 (spazzamento). CIG: B74F7BA9ED”, con la quale il Comune di San Nicola la Strada (CE) ha disposto l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico IMPRESUD S.R.L., per la durata di 24 mesi a far data dal 01.08.2025, previa eventuale eterointegrazione della lex specialis e/o eventuale dichiarazione di nullità di ognieventuale diversa pattuizione, con sostituzione della stessa con la previsione imperativa di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006; 2) della comunicazione di aggiudicazione definitiva disposta in favore di Impresud s.r.l., di data, estremi e contenuto sconosciuti, comparsa nella schermata della classifica di gara presente sulla piattaforma MEPA, in relazione alla procedura per l’affidamento dell’Appalto di servizi per l’“Affidamento - per il triennio 2025/2027 – ad una piattaforma regolarmente autorizzata del conferimento dei rifiuti solidi urbani, provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale e nel CCR, seguenti: CER 200108 (rifiuti biodegradabili di mense e cucine) – CER 200201 (rifiuti biodegradabili sfalci e potature) – CER 200307 (ingombranti) – CER 200303 (spazzamento)”; 3) del Verbale di gara n. 1 del 02/07/2025, Reg_prot – 0019316, di ammissione degli operatori economici e di apertura delle offerte economiche, nella parte in cui è stata adottata la proposta di aggiudicazione nei confronti della controinteressata, ove lesivo;

Giustizia amministrativa202503870

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di aggiudicazione e connessi atti di gara relativi all'affidamento del servizio triennale di conferimento di rifiuti solidi urbani, nonché il provvedimento di archiviazione dell'autotutela e la determina di aggiudicazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione in favore dell'aggiudicataria, deducendo plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere. In primo luogo, ha contestato il possesso del requisito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, sostenendo che, in relazione al quantitativo complessivo di rifiuti previsto dall'appalto, sarebbe stata necessaria l'iscrizione alla Categoria 8, Classe E, mentre l'aggiudicataria risultava iscritta alla Categoria 8, Classe 7, ritenuta insufficiente. In secondo luogo, ha dedotto la violazione della lex specialis perché l'offerta economica avrebbe indicato percentuali di ribasso differenziate per i diversi codici CER, nonostante fosse richiesto un unico ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara. In terzo luogo, ha contestato la garanzia provvisoria prodotta dall'aggiudicataria, ritenendola priva della sottoscrizione del garantito e quindi in violazione dell'art. 106, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. Con motivi aggiunti sono stati impugnati sia il provvedimento comunale di archiviazione del procedimento di autotutela, con conferma dell'aggiudicazione, sia la successiva determina di aggiudicazione, anche per invalidità derivata. Il Comune aveva ritenuto legittima l'offerta economica, considerando unico il ribasso, e sufficiente l'autorizzazione dell'aggiudicataria in rapporto alla quantità annua stimata.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative al requisito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, alla conformità dell'offerta economica alla lex specialis e alla garanzia provvisoria. Preso atto della dichiarazione della ricorrente, resa con memoria dell'8 maggio 2026, di non avere più interesse alla decisione, ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 212 d.lgs. 152/2006

    La ricorrente ne aveva invocato l'eterointegrazione della lex specialis o la sostituzione di eventuali pattuizioni difformi, ma il TAR non ha esaminato la questione per la definizione in rito.

  • art. 106, comma 3, d.lgs. 36/2023

    La ricorrente lo aveva indicato quale parametro della contestazione relativa alla sottoscrizione della garanzia provvisoria; la censura non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, di non avere più interesse alla decisione, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d'interesse, senza esame dei motivi di merito.
  • La definizione del giudizio per sopravvenuta carenza d'interesse consente la compensazione integrale delle spese quando il giudice, in ragione della definizione in rito, non ravvisa ragioni per porle a carico di una parte.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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