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Sentenza

Sentenza del 14/12/2016 n. 25681 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la sentenza della CTR della Puglia che aveva confermato l'inammissibilità del ricorso tributario relativo a un avviso di accertamento per IRPEF e ILOR 1987, emesso in assenza di dichiarazione dei redditi e riguardante redditi derivanti dalla cessione di un'azienda. G.A. sosteneva, da un lato, che il ricorso introduttivo fosse stato erroneamente ritenuto tardivo, poiché l'accertamento sarebbe stato notificato l'11 agosto 1992 e non l'11 maggio 1992; dall'altro, lamentava l'assenza o insufficienza di motivazione delle decisioni di primo e secondo grado. Tuttavia, il ricorso per cassazione non conteneva i quesiti di diritto né la specifica indicazione del fatto controverso richiesta dall'art. 366-bis c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le contestazioni sulla tempestività del ricorso tributario o sulla motivazione delle sentenze di merito. Ha ritenuto applicabile l'art. 366-bis c.p.c., vigente per i provvedimenti pubblicati nel periodo considerato, che imponeva la formulazione di un quesito di diritto per i motivi fondati sui nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c. e la chiara indicazione del fatto controverso per il vizio di motivazione di cui al n. 5. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.200 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso...

    La norma imponeva requisiti formali specifici per il ricorso per cassazione: ogni motivo doveva concludersi con un quesito di diritto oppure, in caso di vizio motivazionale, doveva indicare chiaramente il fatto controverso e le ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione. La loro mancanza comportava l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5

    I motivi erano basati sulla nullità della sentenza o del procedimento e sull'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. La Corte ha rilevato che tali motivi dovevano rispettare gli specifici requisiti formali previsti dall'art. 366-bis c.p.c.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 20 e 21

    Le disposizioni riguardano il contenuto e la proposizione del ricorso tributario e i termini per impugnare gli atti impositivi. La ricorrente le invocava per contestare la tardività del ricorso originario, ma la Corte non ha esaminato tali questioni di merito perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione.

  • Art. 58 della legge n. 69 del 2009

    La disposizione stabiliva la disciplina transitoria per l'abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c. La Corte ha ritenuto applicabile tale norma perché il provvedimento impugnato era stato pubblicato nel periodo in cui l'art. 366-bis era ancora vigente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il rispetto dei requisiti formali del ricorso è essenziale: la mancata formulazione del quesito di diritto o dell'indicazione del fatto controverso può determinare l'inammissibilità senza esame delle questioni sostanziali.
  • Quando si deduce un vizio di motivazione, non è sufficiente affermare genericamente che la motivazione è assente o insufficiente; occorre indicare con precisione il fatto controverso, il punto della decisione censurato e perché la motivazione non consenta di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
  • Le questioni relative alla tempestività di un ricorso tributario devono essere contestate nei gradi di merito con riferimento puntuale alla data e alle modalità di notificazione dell'atto. In cassazione tali questioni possono essere esaminate solo se il motivo è ammissibile e formulato secondo le regole processuali applicabili ratione temporis.
  • La disciplina processuale applicabile va individuata in base alla data di pubblicazione del provvedimento impugnato, poiché norme abrogate o modificate possono continuare a trovare applicazione nelle controversie soggette alle disposizioni transitorie.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente la soccombenza processuale e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, anche quando la Corte non esamina il merito della controversia.

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