Corte di giustizia, Sentenza C-247/17
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 novembre 2018. — Oikeusministeriö contro Denis Raugevicius. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Articoli 18 e 21 TFUE – Domanda presentata a uno Stato membro da un paese terzo per l’estradizione di un cittadino dell’Unione, avente la cittadinanza di un altro Stato membro, che ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione nel primo di detti Stati membri – Domanda presentata ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva e non ai fini dell’esercizio dell’azione penale – Divieto di estradizione applicato unicamente ai cittadini nazionali – Restrizione della libera circolazione – Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità – Proporzionalità. — Causa C-247/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha affrontato una domanda pregiudiziale del Korkein oikeus sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina finlandese in materia di estradizione verso la Russia. Ha stabilito che, anche quando la domanda mira all’esecuzione di una pena e non all’azione penale, la differenza di trattamento tra cittadini finlandesi e cittadini di altri Stati membri costituisce una restrizione della libera circolazione, giustificabile solo se proporzionata. Se il cittadino UE è stabilmente residente nello Stato richiesto, quest’ultimo deve garantirgli il medesimo regime riservato ai propri cittadini, potendo così far scontare la pena nel proprio territorio.
Estradizione verso un paese terzo di un cittadino dell’Unione per l’esecuzione di una pena: obbligo dello Stato membro richiesto di applicare ai cittadini UE residenti in modo permanente lo stesso trattamento riservato ai propri cittadini quando il diritto nazionale vieta l’estradizione dei nazionali e consente l’esecuzione interna della pena.
La questione giuridica
Se gli articoli 18 e 21 TFUE ostino a una normativa nazionale che, in caso di richiesta di estradizione da parte di un paese terzo finalizzata all’esecuzione di una pena, consente l’estradizione dei cittadini di altri Stati membri ma vieta quella dei cittadini nazionali; e se, in tale ipotesi, lo Stato membro richiesto debba verificare l’esistenza di una misura alternativa meno restrittiva, come l’esecuzione della pena nel proprio territorio, assicurando al cittadino UE residente stabilmente lo stesso trattamento dei cittadini nazionali. Inoltre, se la doppia cittadinanza con il paese richiedente incida sulla tutela derivante dal diritto dell’Unione.
Principio di diritto
Quando uno Stato membro riceve da un paese terzo una richiesta di estradizione per l’esecuzione di una pena detentiva nei confronti di un cittadino dell’Unione che ha esercitato la libera circolazione, e il suo diritto interno vieta l’estradizione dei propri cittadini al di fuori dell’Unione consentendo però l’esecuzione nel territorio nazionale di pene pronunciate all’estero, gli articoli 18 e 21 TFUE impongono di riservare al cittadino UE residente permanentemente nello Stato richiesto lo stesso trattamento previsto per i cittadini nazionali in materia di estradizione. La doppia cittadinanza con il paese terzo non elimina la tutela derivante dallo status di cittadino dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 21 TFUE
- Articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, articolo 1
- Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, articolo 6
- Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, articolo 10
- Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, articolo 17
- Costituzione finlandese, articolo 9, terzo comma
- Legge finlandese 456/1970 sull’estradizione, articoli 2, 14, 16 e 17
- Legge finlandese 21/1987 sulla cooperazione internazionale nell’esecuzione di determinate sanzioni penali, articolo 3
- Convenzione sul trasferimento dei condannati del 21 marzo 1983
Estradizione di cittadino dell’Unione per l’esecuzione di una pena detentiva
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Korkein oikeus (Corte suprema finlandese) in un procedimento relativo alla richiesta della Federazione russa di estradare Denis Raugevicius, cittadino lituano e russo, ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva. La Corte è chiamata a verificare se gli articoli 18 e 21 TFUE impongano limiti alla disciplina nazionale che consente di rifiutare l’estradizione dei soli cittadini finlandesi, prevedendo però la possibilità di far scontare in Finlandia pene inflitte all’estero.
Contesto normativo internazionale e nazionale
La Corte richiama innanzitutto la Convenzione europea di estradizione del 1957, in particolare:
- l’articolo 1, che disciplina l’obbligo di estradizione;
- l’articolo 6, che consente alle parti di rifiutare l’estradizione dei propri cittadini;
- l’articolo 10 sulla prescrizione;
- l’articolo 17 sulle domande concorrenti di estradizione.
Sul piano interno, vengono in rilievo la Costituzione finlandese, l’articolo 2 della legge sull’estradizione del 1970, che vieta l’estradizione dei cittadini finlandesi, e l’articolo 3 della legge del 1987 sulla cooperazione internazionale nell’esecuzione di determinate sanzioni penali, che consente, a certe condizioni, l’esecuzione in Finlandia di pene pronunciate da giudici stranieri nei confronti di cittadini finlandesi o stranieri con residenza permanente in Finlandia.
Fatti del procedimento principale
Il sig. Raugevicius era stato condannato in Russia per un reato in materia di stupefacenti; dopo la revoca della sospensione condizionale, gli era stata inflitta una pena detentiva di quattro anni. La Federazione russa aveva quindi chiesto alle autorità finlandesi la sua estradizione per l’esecuzione della pena. L’interessato si era opposto, facendo valere il suo lungo soggiorno in Finlandia e il fatto di avere figli cittadini finlandesi residenti in tale Stato membro.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede sostanzialmente:
- se la soluzione accolta nella sentenza Petruhhin, relativa a una domanda di estradizione per l’esercizio dell’azione penale, valga anche quando la domanda riguarda l’esecuzione di una pena;
- se la presenza della doppia cittadinanza, UE e russa, incida sulla tutela del diritto dell’Unione;
- se una norma che protegge solo i cittadini nazionali dall’estradizione, senza applicare la medesima protezione ai cittadini di altri Stati membri, sia incompatibile con gli articoli 18 e 21 TFUE;
- se, per evitare una restrizione non proporzionata della libera circolazione, lo Stato membro debba ricorrere a misure alternative, come l’esecuzione della pena nel proprio territorio.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce anzitutto che il cittadino dell’Unione che si sposta in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza rientra nel campo di applicazione dell’articolo 18 TFUE e può invocare l’articolo 21 TFUE. La doppia cittadinanza con un paese terzo non priva l’interessato dei diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione.
La normativa nazionale che vieta l’estradizione dei soli cittadini finlandesi introduce una disparità di trattamento tra questi ultimi e i cittadini di altri Stati membri, con effetto restrittivo sulla libertà di circolazione. Tale restrizione può essere giustificata solo da un obiettivo legittimo e nel rispetto del principio di proporzionalità.
La Corte riconosce come legittimo l’obiettivo di evitare il rischio di impunità. Tuttavia, osserva che la logica della sentenza Petruhhin deve essere adattata al caso in cui la domanda di estradizione sia finalizzata non all’esercizio dell’azione penale, ma all’esecuzione di una pena. In questo contesto, la Corte rileva che esistono strumenti che consentono di far scontare la pena nello Stato membro richiesto, come la convenzione sul trasferimento dei condannati del 1983 e, nel caso finlandese, la normativa interna sull’esecuzione di pene straniere.
In particolare, la Corte sottolinea che i cittadini finlandesi e i cittadini di altri Stati membri con residenza permanente in Finlandia si trovano in una situazione comparabile rispetto all’obiettivo di evitare l’impunità, poiché entrambi possono essere assoggettati all’esecuzione della pena nel territorio finlandese. Spetta al giudice del rinvio verificare se il sig. Raugevicius abbia una residenza permanente in Finlandia; in tal caso, egli deve beneficiare dello stesso trattamento dei cittadini finlandesi in materia di estradizione.
La Corte aggiunge che, se l’interessato non fosse residente in modo permanente nello Stato richiesto, la questione ricadrebbe nel diritto nazionale o internazionale applicabile. Ricorda infine che, in caso di estradizione verso un paese terzo, lo Stato membro deve verificare anche il rispetto dei diritti garantiti dalla Carta, in particolare l’articolo 19.
Decisione
La Corte risponde che gli articoli 18 e 21 TFUE ostano a una disciplina che consenta, in caso di domanda di estradizione da parte di un paese terzo per l’esecuzione di una pena detentiva, di trattare in modo meno favorevole i cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini nazionali, quando il diritto interno vieta l’estradizione dei propri cittadini al di fuori dell’Unione e consente l’esecuzione interna della pena. Il cittadino UE deve godere dello stesso regime dei nazionali se è residente in modo permanente nello Stato membro richiesto.
Principio affermato
La Corte afferma che, in materia di estradizione verso un paese terzo per l’esecuzione di una pena, lo Stato membro richiesto non può riservare ai soli cittadini nazionali il beneficio del divieto di estradizione e deve estendere tale protezione ai cittadini di altri Stati membri stabilmente residenti sul suo territorio, purché ciò sia necessario per garantire un trattamento identico in una situazione comparabile.
Riferimenti alla giurisprudenza richiamata
La Corte richiama in particolare:
- la sentenza Petruhhin, C‑182/15, per il principio della restrizione alla libera circolazione e della necessità di misure meno restrittive;
- la sentenza Micheletti, C‑369/90, sulla irrilevanza della doppia cittadinanza rispetto alla cittadinanza dell’Unione;
- la sentenza Wolzenburg, C‑123/08, sulla comparabilità tra cittadini nazionali e cittadini UE stabilmente inseriti nello Stato membro;
- la sentenza Laurin Effing, C‑302/02, sul trasferimento dei condannati;
- le sentenze Grzelczyk, Ruiz Zambrano, Coman, Commissione/Austria e Dano sullo status fondamentale di cittadino dell’Unione e sul campo di applicazione dell’articolo 18 TFUE.
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