Corte di giustizia, Sentenza C-310/17
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 novembre 2018. — Levola Hengelo BV contro Smilde Foods BV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Ambito di applicazione – Articolo 2 – Diritti di riproduzione – Nozione di “opera” – Sapore di un alimento. — Causa C-310/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Grande Sezione esclude che il sapore di un alimento possa costituire un’opera protetta dal diritto d’autore nell’ambito della direttiva 2001/29. Il criterio decisivo è l’assenza di un’espressione precisa e obiettiva, indispensabile per individuare l’oggetto della protezione in modo certo e uniforme nell’Unione. La Corte respinge quindi la possibilità di una tutela autoriale del sapore, e ciò impedisce anche interpretazioni del diritto nazionale in senso contrario.
Il sapore di un alimento non può essere qualificato come "opera" ai sensi della direttiva 2001/29 e non può quindi beneficiare della tutela autoriale.
La questione giuridica
Se la direttiva 2001/29/CE osti a una protezione autoriale del sapore di un alimento; in particolare, se la nozione di "opera" possa comprendere un sapore, se la sua instabilità e soggettività percettiva siano incompatibili con tale qualificazione e se il sistema di diritti esclusivi e limitazioni della direttiva impedisca tale protezione. In subordine, quali condizioni dovrebbero applicarsi alla tutela del sapore.
Principio di diritto
La Corte afferma che la nozione autonoma e uniforme di "opera" ai sensi della direttiva 2001/29 richiede un oggetto originale che costituisca una creazione intellettuale propria dell’autore ed espressa in modo sufficientemente preciso e obiettivo; poiché il sapore di un alimento non è identificabile con tale precisione e obiettività, essendo legato a percezioni soggettive e variabili e non potendo essere distintamente delimitato con i mezzi tecnici attuali, esso non può essere protetto dal diritto d’autore. Ne consegue che la direttiva osta anche a un’interpretazione del diritto nazionale che attribuisca tutela autoriale a un simile sapore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2001/29/CE
- Articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva 2001/29/CE
- Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, articoli 1, 2 e 9
- Accordo TRIPS, articolo 9
- Trattato OMPI sul diritto d’autore, articoli 1 e 2
Il sapore di un alimento come oggetto di tutela autoriale
La pronuncia resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden riguarda la possibilità di proteggere, ai sensi del diritto d’autore, il sapore di un alimento. La controversia oppone Levola Hengelo BV a Smilde Foods BV ed è centrata sul prodotto "Heksenkaas", un formaggio spalmabile al quale la ricorrente attribuiva una tutela autoriale sul sapore.
Fatti e procedimento principale
Il creatore dell’Heksenkaas aveva ceduto i propri diritti di proprietà intellettuale a Levola. Quest’ultima ha sostenuto che la produzione del prodotto concorrente "Witte Wievenkaas" da parte di Smilde violasse il diritto d’autore sul sapore dell’Heksenkaas, inteso come impressione complessiva prodotta sugli organi del gusto dal consumo dell’alimento, inclusa la sensazione tattile in bocca. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, e la controversia era giunta in appello.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se il diritto dell’Unione osti alla protezione autoriale del sapore di un alimento;
- se la nozione di "opere letterarie e artistiche" della Convenzione di Berna, richiamata dal sistema internazionale e dell’Unione, comprenda anche un sapore;
- se l’instabilità dell’alimento e la soggettività dell’esperienza gustativa impediscano la qualificazione del sapore come opera;
- se il sistema dei diritti esclusivi e delle limitazioni previsto dagli articoli da 2 a 5 della direttiva 2001/29 sia incompatibile con una simile protezione.
Normativa rilevante
La Corte richiama la direttiva 2001/29/CE, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5. Richiama inoltre la Convenzione di Berna, l’Accordo TRIPS e il Trattato OMPI sul diritto d’autore, per affermare il principio secondo cui la tutela autoriale riguarda le espressioni e non le idee o i procedimenti. Sul piano processuale, è citato l’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la nozione di "opera" nella direttiva 2001/29 è una nozione autonoma e uniforme del diritto dell’Unione. Per rientrarvi, l’oggetto deve soddisfare due condizioni cumulative:
- essere originale, cioè costituire una creazione intellettuale propria dell’autore;
- essere espressione di tale creazione in una forma che consenta un’identificazione sufficientemente precisa e obiettiva.
La Corte sottolinea che l’esigenza di certezza del diritto impone che l’oggetto della protezione sia individuabile con chiarezza tanto dalle autorità quanto dagli operatori economici. Il sapore di un alimento, invece, dipende da sensazioni e percezioni soggettive e variabili, legate al soggetto che assaggia, alle sue preferenze, abitudini, età e al contesto del consumo. Inoltre, allo stato attuale della tecnica, non esistono strumenti che consentano di identificare il sapore con precisione e obiettività tali da distinguerlo da altri prodotti analoghi.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che il sapore di un alimento non può essere qualificato come "opera" ai sensi della direttiva 2001/29. Di conseguenza, la direttiva osta anche a che una normativa nazionale sia interpretata in modo da riconoscere al sapore di un alimento una tutela autoriale. Poiché la risposta alla prima questione è negativa, la Corte dichiara di non doversi pronunciare sulla seconda questione.
Principio affermato
La tutela del diritto d’autore nell’Unione presuppone un’espressione originale dell’opera che sia sufficientemente precisa e obiettiva; il sapore di un alimento, per la sua natura soggettiva e non stabilmente identificabile, non soddisfa tale requisito e resta quindi fuori dall’ambito di applicazione della direttiva 2001/29.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 13 nov 2018Corte di giustizia, Sentenza C-33/17
- Sentenza · 13 nov 2018Corte di giustizia, Sentenza C-47/17
- Sentenza · 13 nov 2018Corte di giustizia, Sentenza C-247/17
- Sentenza · 14 nov 2018Corte di giustizia, Sentenza C-342/17
- Sentenza · 14 nov 2018Corte di giustizia, Sentenza C-296/17
- Sentenza · 14 nov 2018Corte di giustizia, Sentenza C-238/17
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →