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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-47/17

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 novembre 2018. — X e X contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Regolamento (CE) n. 1560/2003 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Criteri e meccanismi di determinazione – Richiesta di presa o di ripresa in carico di un richiedente asilo – Risposta negativa dello Stato membro richiesto – Domanda di riesame – Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 – Termine di risposta – Scadenza – Effetti. — Cause riunite C-47/17 e C-48/17

Giurisprudenza europea62017CJ0047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce il regime della domanda di riesame prevista dal regolamento di esecuzione n. 1560/2003 nel quadro Dublino. Esclude che il silenzio dello Stato membro richiesto dopo il riesame produca un effetto di accettazione automatica analogo a quello previsto per la risposta alla richiesta di presa o ripresa in carico. Stabilisce invece che il riesame deve concludersi entro due settimane e che, decorso tale termine senza risposta, la procedura si chiude e la competenza passa allo Stato membro richiedente, salvo nuova richiesta tempestiva.

Interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 1560/2003: termine per il riesame di un diniego di presa o ripresa in carico nel sistema Dublino e conseguenze della mancata risposta.

La questione giuridica

Se, nel meccanismo Dublino, lo Stato membro richiesto che abbia respinto nei termini una domanda di presa o ripresa in carico e riceva poi una domanda di riesame ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, sia tenuto a rispondere entro un termine determinato; se tale termine sia di due settimane, di un mese o ragionevole; e quali effetti produca la mancata risposta entro tale termine sulla competenza a esaminare la domanda di protezione internazionale.

Principio di diritto

L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 deve essere interpretato nel senso che la domanda di riesame di un diniego di presa o ripresa in carico deve essere trattata entro due settimane, termine entro il quale lo Stato membro richiesto deve soltanto procurare di rispondere in spirito di leale cooperazione. Se non risponde entro tale termine, la procedura aggiuntiva di riesame si chiude definitivamente e, salvo che lo Stato membro richiedente disponga ancora del tempo necessario per presentare una nuova richiesta nei termini perentori del regolamento Dublino III, lo Stato membro richiedente diventa competente per l’esame della domanda di protezione internazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1560/2003
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014
  • Regolamento (UE) n. 603/2013 (Eurodac)
  • Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III)
  • Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 1560/2003

La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali del Rechtbank Den Haag in materia di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di domande di protezione internazionale nel sistema Dublino. La Corte era chiamata a chiarire la natura, la durata e gli effetti della procedura di riesame di un diniego di presa o ripresa in carico disciplinata dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione.

Fatti e procedimento principale

Nella causa C-47/17, un cittadino siriano aveva presentato domanda di asilo nei Paesi Bassi; dalle verifiche Eurodac risultava una domanda precedente in Germania. I Paesi Bassi avevano chiesto la ripresa in carico alla Germania, che aveva inizialmente risposto negativamente e poi non aveva risposto alla richiesta di riesame. Il richiedente contestava il mancato tempestivo esame della propria domanda e chiedeva anche una penale ai sensi del diritto nazionale.

Nella causa C-48/17, un cittadino eritreo aveva presentato domanda nei Paesi Bassi; Eurodac indicava una precedente domanda in Svizzera. I Paesi Bassi avevano chiesto la ripresa in carico prima alla Svizzera e poi, a seguito del diniego svizzero, all’Italia, che aveva anch’essa risposto negativamente e successivamente accolto la richiesta di riesame. Anche qui era controverso se la competenza fosse passata ai Paesi Bassi per effetto del mancato tempestivo riscontro alla domanda di riesame.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III), soprattutto gli articoli 21, 22, 23, 25 e 29;
  • il regolamento (UE) n. 603/2013 (Eurodac), in particolare gli articoli 9 e 14;
  • il regolamento (CE) n. 1560/2003, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014, e segnatamente l’articolo 5, paragrafo 2.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:

  • se lo Stato membro richiesto debba decidere sulla domanda di riesame entro due settimane;
  • in subordine, se valga il termine massimo di un mese o un termine ragionevole;
  • quali siano gli effetti del mancato rispetto del termine sulla competenza a esaminare la domanda di asilo;
  • in caso di passaggio di competenza, entro quale termine lo Stato membro richiedente debba informare il richiedente asilo.

Ragionamento della Corte

La Corte ricostruisce il sistema Dublino come un insieme di termini imperativi, destinati a garantire una rapida determinazione dello Stato competente e a evitare ritardi ingiustificati nell’accesso alla procedura di protezione internazionale. Ricorda che il regolamento Dublino III disciplina espressamente gli effetti della mancata risposta alle richieste di presa o ripresa in carico: il silenzio entro i termini dell’articolo 22, paragrafi 1 e 6, o dell’articolo 25, paragrafo 1, equivale all’accettazione della richiesta.

Tuttavia, tale meccanismo non si estende automaticamente alla procedura di riesame dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione. La Corte osserva che questa procedura è espressamente qualificata come "aggiuntiva" e che deve essere interpretata in modo coerente con il regolamento Dublino III e con i suoi obiettivi. Per ragioni di certezza del diritto e di celerità, il termine di due settimane ivi previsto non può essere meramente indicativo né sostituibile da un vago "termine ragionevole".

La Corte chiarisce inoltre che la frase secondo cui lo Stato membro richiesto "procura di rispondere entro due settimane" non introduce un obbligo di risposta a pena di trasferimento automatico della competenza, ma impone un dovere di cooperazione leale. Ciò significa, però, che la procedura di riesame non può restare indefinitamente aperta: se lo Stato richiesto non risponde entro due settimane, la procedura si chiude definitivamente.

Rapporto con gli articoli 22 e 25 del regolamento Dublino III

La Corte esclude che il termine di due settimane per il riesame possa riaprire i termini, già scaduti, per la risposta alla domanda di presa o ripresa in carico. La procedura di riesame non sospende né prolunga i termini perentori previsti dal regolamento Dublino III. La richiesta di riesame va dunque collocata entro un quadro temporale rigoroso: il richiedente può inviarla entro tre settimane dal diniego, ma la risposta dello Stato richiesto deve, in linea di principio, pervenire entro due settimane.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 deve essere interpretato nel senso che:

  • lo Stato membro richiesto, dopo aver risposto negativamente nei termini a una richiesta di presa o ripresa in carico, deve procurare di rispondere alla domanda di riesame entro due settimane, in uno spirito di leale cooperazione;
  • se non risponde entro tale termine, la procedura aggiuntiva di riesame è definitivamente chiusa;
  • da quel momento lo Stato membro richiedente deve essere considerato competente per l’esame della domanda di protezione internazionale, salvo che disponga ancora del tempo necessario per presentare una nuova richiesta nei termini perentori degli articoli 21, paragrafo 1, e 23, paragrafo 2, del regolamento Dublino III.

Principi affermati per la pratica professionale

Per gli operatori del diritto, la sentenza conferma che nel sistema Dublino i termini sono in larga parte perentori e che la procedura di riesame prevista dal regolamento di esecuzione non costituisce una via per riaprire indefinitamente il confronto tra Stati membri. Il silenzio dello Stato richiesto sul riesame non produce accettazione tacita, ma determina la chiusura della procedura aggiuntiva, con conseguente consolidamento della competenza dello Stato richiedente, se ancora nei termini per una nuova richiesta.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionalesistema dublinocooperazione amministrativa tra stati membritermini procedurali UEEurodac

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