Cassazione Penale, Sentenza n. 3832/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato il reclamo contro la proroga biennale del regime di sospensione delle regole ordinarie di trattamento (art. 41-bis Ord. pen.). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 41-bis sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato le produzioni difensive che dimostravano la definitiva disarticolazione del clan Lo Russo e, quindi, mancava la motivazione circa l'attuale capacità di mantenere contatti con la criminalità organizzata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo in cassazione sui provvedimenti 41-bis sia limitato a questioni di legge (assenza o mera apparenza della motivazione). Ha valutato che il Tribunale di sorveglianza ha fornito motivazione adeguata: ha considerato il ruolo primario del ricorrente nel contesto camorristico, i gravissimi fatti di sangue a lui addebitati, il permanere di legami e prestigio criminale anche in presenza di articolazioni camorristiche più ampie nel territorio, nonché comportamenti durante la detenzione (addebiti disciplinari) idonei a dimostrare autorevolezza criminale. Le deduzioni circa la disarticolazione del clan sono state ritenute non sufficienti a superare le risultanze. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
L'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione mafiosa è un giudizio di probabilità fondato su un complesso di elementi (non necessariamente sopravvenuti). In sede di cassazione è consentito il sindacato solo per violazione di legge o per motivazione inesistente o meramente apparente
Massime di principio
- Il controllo della Cassazione sui provvedimenti 41-bis è limitato: è ammesso soltanto per violazione di legge o per assenza/mera apparenza della motivazione
- La valutazione della sussistenza del pericolo (capacità attuale di mantenere contatti criminali) è di natura probabilistica e si fonda su un apprezzamento complessivo di elementi anche non sopravvenuti
- La disarticolazione di un clan deve essere comprovata con elementi concreti e aggiornati; la sola deduzione difensiva non supera la motivazione se il giudice di merito ha valutato altri elementi contrari
- Comportamenti tenuti durante la detenzione (es. ripetuti addebiti disciplinari) possono essere considerati indici della persistenza di autorevolezza e pericolosità nel contesto criminoso
- Per ottenere l'annullamento della proroga 41-bis in Cassazione è necessario dimostrare che la motivazione sia del tutto mancante o formalmente apodittica, non semplicemente che il giudizio di merito sia opinabile
- I ricorrenti rischiano sanzioni per ricorsi infondati: la dichiarazione di inammissibilità può essere accompagnata da condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3755/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3756/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3758/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3760/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3761/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3763/2022 del 03/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →