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Sentenza

Sentenza n. 1098/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 477/2019 emesso dal Giudice di Pace di Benevento nell'ambito del giudizio monitorio n.r.g. 533/2019 e depositato in data in data 30 aprile 2019, notificato a mezzo servizio postale, unitamente al relativo ricorso per d.i., in data 17 giugno 2019 e ricevuto dal Comune di Vicalvi in data 29 giugno 2019 non opposto nei termini di legge e, pertanto, passato in giudicato e dichiarato esecutorio dal Giudice di Pace di Benevento - Sezione Unica con Decreto di esecutorietà n. cronol. 2369/2025 del 28 aprile 2025.

Giustizia amministrativa202506282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo, con pagamento della sola sorte capitale e omissione di interessi legali e spese di procedura

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 477/2019 del Giudice di Pace di Benevento, non opposto nei termini, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e successivamente notificato in forma esecutiva al Comune. L'Amministrazione ha pagato soltanto la sorte capitale di euro 1.500,00, senza corrispondere gli interessi legali e le spese di procedura liquidate nel titolo, comprensive di compenso professionale, rimborso forfettario, CPA e IVA. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Comune nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e ha chiesto l'ordine di esecuzione integrale, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ricevibile, ritenendo che il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo acquisti autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale e sia quindi equiparabile a una sentenza di condanna ai fini dell'ottemperanza. Il ricorrente ha assolto l'onere probatorio depositando il titolo autentico e la documentazione della sua definitività; inoltre, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il comando giudiziale era certo, liquido ed esigibile e il Comune non lo aveva integralmente eseguito. Il Comune è stato ordinato a pagare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le ulteriori somme dovute a titolo di interessi e spese di procedura. È stato nominato sin d'ora il Prefetto di Frosinone, o un funzionario delegato, quale commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, con ulteriori 60 giorni per l'esecuzione sostitutiva decorrenti dal ricevimento dell'istanza di parte. È stata inoltre applicata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, con limite massimo complessivo del 10% della sorte capitale. Le spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e contributo unificato se versato, sono state poste a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario

    Consente il ricorso per ottemperanza anche per ottenere l'attuazione di provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Impone al ricorrente di fornire la prova del titolo azionato e della sua definitività; nel caso concreto tale onere è stato assolto mediante il deposito del decreto ingiuntivo e della documentazione attestante il passaggio in giudicato.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto consolida il titolo, che acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione di procedibilità per l'avvio delle procedure esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni per obbligazioni pecuniarie.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione.

  • art. 21 c.p.a.

    Il commissario ad acta opera quale ausiliario del giudice e sua longa manus, sostituendosi all'amministrazione inadempiente per dare concreta attuazione al giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative

    Consente di imporre una penalità di mora quale misura coercitiva indiretta anche nell'ottemperanza di condanne pecuniarie; la misura è compatibile con tali condanne quando non ricorrono ragioni di manifesta iniquità o altre ragioni ostative. La penalità può essere fissata in misura pari agli interessi legali e, nel caso concreto, è stata limitata al 10% della sorte capitale.

  • artt. 24, 103 e 113 Cost.

    Fondano il principio di effettività della tutela giurisdizionale e l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto, una volta dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale ed è suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su un decreto ingiuntivo, il ricorrente deve depositare il titolo in copia autentica e la documentazione attestante la sua definitività, trattandosi di condizione di ammissibilità dell'azione.
  • Per l'esecuzione coattiva di un'obbligazione pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l'amministrazione non dà integrale esecuzione a un titolo giudiziale certo, liquido ed esigibile, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche all'esecuzione di condanne al pagamento di somme di denaro, avendo funzione sanzionatoria e compulsiva e non risarcitoria, purché non risulti manifestamente iniqua e non sussistano altre ragioni ostative.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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