Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42410/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava due vizi: (1) errata applicazione dell'art. 217 L.F. in relazione alla riqualificazione in bancarotta semplice documentale, poiché la sentenza di merito avrebbe indicato anomalie contabili (mancata consegna di libri e registri anteriori al 2009, una registrazione datata 2009 e una rilevante scrittura nel bilancio 2012) che però ricadono al di fuori del triennio rilevante previsto dall'art. 217 L.F.; (2) vizio di motivazione rispetto alla bancarotta preferenziale, in quanto la Corte di appello ha ritenuto dolosamente consapevole il ricorrente della prossimità al dissesto per due operazioni (acquisto autovettura e prelievo di €59.542,57) senza però motivare in ordine al dolo specifico richiesto (volontà di favorire un creditore rispetto ad altri) né escludere che i pagamenti potessero essere volti a salvare l'attività societaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per nuovo giudizio sui due profili: (i) va verificata la rilevanza temporale e materiale delle presunte incompletezze contabili rispetto al triennio previsto dall'art. 217 L.F.; (ii) va adeguatamente valutato e motivato l'elemento soggettivo della bancarotta preferenziale, distinguendo tra pagamento volto a favorire un creditore e pagamenti effettuati con finalità di salvaguardia della società e ragionevole prospettiva di riequilibrio.

Norme richiamate

  • art. 217 L.F.

    La norma punisce la bancarotta documentale semplice annualizzando un arco temporale triennale anteriore alla dichiarazione di fallimento: solo le omesse/irregolari tenute delle scritture obbligatorie nel triennio sono rilevanti. La Corte ha richiamato che il triennio non richiede la reiterazione per l'intero periodo, ma le condotte devono comunque ricadere nel periodo dei tre anni precedenti al fallimento.

  • art. 2214 c.c.

    Richiamato per definire l'ambito delle scritture obbligatorie: rientrano nel novero tutte le scritture richieste dalla natura e dimensione dell'impresa, che sono oggetto della fattispecie di bancarotta documentale.

  • D.L.vo 269/2007

    Riforma che ha inciso sull'azione revocatoria e sulla disciplina fallimentare, influenzando l'interpretazione della bancarotta preferenziale: in particolare ha reso più compatibile l'adozione di pagamenti volti a salvare l'attività imprenditoriale rispetto all'integrazione del reato.

  • art. 67, comma 3, L. fall.

    Richiamato per evidenziare che pagamenti effettuati in funzione di tutela dell'attività sociale o con ragionevole prospettiva di riequilibrio non sono facilmente riconducibili alla bancarotta preferenziale, atteso il diverso regime delle revocatorie e delle tutele ricavate dalla riforma.

Massime di principio

  • Per la bancarotta documentale semplice (art. 217 L.F.) rilevano solo le omissioni o irregolarità delle scritture obbligatorie verificatesi nel triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento; fatti anteriori a quel periodo non integrano la fattispecie.
  • Le scritture contemplate dall'art. 2214 c.c. (e quelle necessarie alla natura e dimensione dell'impresa) sono tutte potenzialmente rilevanti, ma la loro integrazione nella fattispecie dipende dalla collocazione temporale rispetto al triennio.
  • La bancarotta preferenziale richiede dolo specifico: la volontà di favorire un creditore con accettazione del pregiudizio per gli altri. Non è sufficiente la mera consapevolezza del dissesto; occorre dimostrare che il pagamento perseguiva prioritariamente il vantaggio del creditore soddisfatto.
  • I pagamenti effettuati con l'obiettivo prevalente o esclusivo di tutelare l'attività aziendale e con una ragionevole prospettiva di riequilibrio sono incompatibili con la fattispecie di bancarotta preferenziale, soprattutto alla luce delle riforme dell'azione revocatoria.
  • In caso di contestazione penale per questioni contabili è essenziale che la motivazione di merito chiarisca il nesso temporale e il meccanismo contabile tramite cui le scritture o omissioni ricadono nel periodo di rilevanza legale; altrimenti la decisione può essere annullata per carenza di motivazione.
  • La Corte di merito, quando ritiene integrato il dolo preferenziale, deve valutare e motivare compiutamente se il debitore confidava in un possibile riequilibrio e se i pagamenti erano parte di una strategia volta a salvare la società o invece a favorire determinati creditori.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.