Cassazione Penale, Sentenza n. 47518/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per riciclaggio (procedimento abbreviato). Le censure principali: per Scaglia contestazione della mancata qualificazione come concorso nella truffa presupposto o come autoriciclaggio, della mancata esclusione del riciclaggio in ragione della tracciabilità delle operazioni e della eccessività della pena; D'Addio contestava l'applicazione della recidiva, il diniego dell'attenuante di cui all'art.114 c.p., il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena; Testa deduceva assenza del dolo e del coinvolgimento sostanziale, errata qualificazione della fattispecie, eccesso di pena e mancato riconoscimento di attenuanti; Fantoni lamentava l'assenza del dolo, la possibile qualificazione come ricettazione e la dissociazione dal progetto criminoso; Madukam sosteneva invece che le sue condotte andassero ricondotte alla truffa o comunque non integrassero il riciclaggio e chiedeva attenuanti. Tutti i ricorrenti chiedevano riforma della sentenza della Corte d'appello di Torino.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e generici (inammissibili). Ha confermato la qualificazione del fatto come riciclaggio e la responsabilità degli imputati: il trasferimento e i prelievi successivi all'accredito delle somme sul conto italiano, nonché il trasferimento verso conto estero, sono stati ritenuti idonei a ostacolare o rendere difficoltoso l'accertamento della provenienza illecita. È stata esclusa la partecipazione dei ricorrenti alla truffa presupposto (quindi non autoriciclaggio) quando mancavano contatti/coinvolgimento nella fase di commissione della truffa, mentre è stata riconosciuta la responsabilità per il concorso nel riciclaggio. Il dolo eventuale è ritenuto sufficiente. Le doglianze su recidiva, attenuanti e determinazione della pena sono state ritenute infondate: la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata circa la recidiva e il diniego delle attenuanti, e la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p. (riciclaggio)
Il reato si integra anche con operazioni tracciabili come bonifici, prelievi o trasferimenti verso conti esteri; è sufficiente che le condotte siano idonee a rendere difficile l'accertamento della provenienza illecita. Il reato è a forma libera e può consumarsi in modo frammentario e prolungato.
art. 648 c.p. (ricettazione)
Ritenuta non applicabile nella fattispecie: la giurisprudenza e la Corte distinguono la ricettazione dal riciclaggio quando l'operazione comporta sostituzione del denaro 'sporco' con denaro 'pulito' (es. deposito in banca, trasferimenti), idonea a configurare riciclaggio.
art. 114 c.p. (primo comma) - circostanza attenuante
L'eventuale riconoscimento dell'attenuante ex art.114 richiede valutazione del ruolo effettivo dell'imputato; qui la Corte territoriale ha ritenuto il contributo dei singoli significativo e ha motivato il diniego.
art. 132 c.p.
Norma che disciplina la determinazione della pena base: la Corte ricorda la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena, purché motivata.
art. 133 c.p.
Principi per il calcolo della pena e per la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito sia conforme agli artt.132-133 c.p. e non sindacabile in Cassazione se non illogica o arbitraria.
Massime di principio
- Il deposito, il prelievo o il trasferimento di denaro di provenienza illecita attraverso circuiti bancari può integrare il reato di riciclaggio anche se le operazioni sono tracciabili: la tracciabilità non esclude la configurazione del reato.
- Il reato di riciclaggio può iniziare al momento dell'accredito delle somme derivanti dal reato presupposto e consumarsi con condotte successive (prelievi, trasferimenti), essendo la fattispecie a forma libera e progressiva.
- L'autoriciclaggio richiede l'accertamento della partecipazione dell'autore del reato presupposto; l'assenza di coinvolgimento nella commissione originaria della truffa rende più corretta la qualificazione come riciclaggio a carico di chi ha gestito il circuito di 'ripulitura'.
- Il dolo eventuale è sufficiente per la responsabilità nel reato di riciclaggio: la consapevolezza del rischio che i fondi provengano da attività illecite e l'accettazione di tale rischio può integrare l'elemento soggettivo.
- Per l'applicazione della recidiva e per il diniego delle attenuanti è necessaria una motivazione specifica del giudice di merito; valutazioni congrue su precedente penale, gravità del fatto e ruolo del condannato giustificano l'esclusione delle attenuanti.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivata secondo gli artt.132 e 133 c.p.; in Cassazione non è ammissibile una rivalutazione del merito se la motivazione non è contraddittoria o illogica.
- La semplice eventuale utilizzo personale dei fondi non esclude automaticamente il riciclaggio; ove emerga consistente partecipazione all'organizzazione della 'ripulitura', può configurarsi il reato di riciclaggio e non la sola ricettazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47503/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47504/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47505/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47507/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47508/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47509/2022 del 16/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →