Cassazione Civile, Ordinanza n. 32445/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
L'imprenditore ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che aveva rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento pronunciata dal tribunale, emessa su richiesta del pubblico ministero dopo la desistenza di alcuni ex dipendenti dall'istanza ex art. 6 l.fall. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1 e 15 l.fall. e dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente svalutato la documentazione contabile prodotta a dimostrazione del mancato superamento dei requisiti dimensionali di fallibilità, attribuendole rilievo negativo per la sua unilateralità e per il confezionamento o deposito successivo alla sentenza di fallimento. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 18, comma 10, l.fall., lamentando che la corte d'appello avesse negato attendibilità alla documentazione e respinto la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio contabile, che avrebbe potuto verificare i dati economici dell'impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero in realtà a censurare il merito della valutazione probatoria compiuta dal giudice di appello, attività riservata a quest'ultimo e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua. Quanto al primo motivo, la Corte ha ribadito che grava sul debitore l'onere di provare la non fallibilità e che tale prova può essere data anche con documenti diversi dai bilanci, ma resta soggetta al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale può reputarla inattendibile. Quanto al secondo motivo, ha richiamato il principio secondo cui il potere istruttorio officioso ex art. 18, comma 10, l.fall. è discrezionale e limitato ai fatti allegati, mentre la CTU non può essere usata per colmare un vuoto probatorio o per invertire l'onere della prova. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa degli intimati; è stato altresì disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 l.fall.
Il debitore ha l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di non fallibilità; la verifica dei requisiti dimensionali è oggetto di accertamento in fatto rimesso al giudice di merito.
art. 15 l.fall.
La prova dei dati economici e patrimoniali dell'impresa può essere fornita anche mediante i bilanci degli ultimi tre esercizi, che costituiscono fonte privilegiata ma non prova legale, soggetta a prudente apprezzamento.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove documentali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo i limiti del vizio motivazionale deducibile in cassazione.
art. 18 l.fall.
Il potere officioso del giudice del reclamo è discrezionale, circoscritto ai fatti allegati e non può essere utilizzato per supplire al difetto di prova della parte.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla valutazione della prova è possibile solo nei limiti del vizio di motivazione ancora deducibile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 6 l.fall.
È richiamato solo come base dell'istanza originaria proposta da alcuni ex dipendenti, poi desistita.
Massime di principio
- La prova della non fallibilità dell'imprenditore grava sul debitore e può essere fornita anche con documenti diversi dai bilanci, ma il loro valore resta affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- La documentazione contabile prodotta dalla parte non ha efficacia di prova legale; il giudice può ritenerla inattendibile se mancano elementi esterni di riscontro o ulteriori scritture idonee a verificarne la veridicità.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in un riesame del merito della valutazione probatoria compiuta dal giudice territoriale.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere disposta per colmare lacune probatorie della parte né per alterare la ripartizione legale dell'onere della prova; il relativo diniego è discrezionale e può essere desunto anche implicitamente dalla motivazione complessiva.
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