Cassazione Civile, Ordinanza n. 07803/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'applicazione dell'art. 39 d.lgs. n. 241/1997, nel testo vigente ratione temporis, nei confronti di un professionista che aveva apposto il visto di conformità su una dichiarazione dei redditi presentata per il tramite di un CAAF. All'esito del controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio aveva ritenuto infedele il visto e aveva iscritto a ruolo, a carico del professionista, l'imposta IRPEF, la sanzione del 30% e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, con successiva notifica della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, applicando il favor rei e limitando la debenza alle sanzioni nella misura del 30% della maggiore imposta. In appello la sentenza era stata confermata. In Cassazione l'Agenzia delle entrate ha dedotto violazione dell'art. 39, comma 1, lett. a), sostenendo che il professionista dovesse rispondere anche di imposta, sanzione e interessi. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale, censurando invece la competenza dell'ufficio che aveva formato il ruolo: ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 39, comma 2, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni spettassero alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore, e non alla direzione provinciale che aveva proceduto. Ha inoltre dedotto un vizio di incompetenza rilevante come causa di annullabilità dell'atto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del professionista, ritenendolo decisivo. Ha affermato che, nella fattispecie dell'apposizione di visto di conformità infedele su dichiarazione trasmessa tramite CAAF, la responsabilità prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), ha anche funzione punitiva e che, per effetto del comma 2 del medesimo articolo, la competenza all'iscrizione a ruolo spetta inderogabilmente alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore. Poiché nel caso concreto il ruolo era stato formato da un ufficio incompetente, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del professionista per nullità dell'atto impugnato a monte. Sono stati dichiarati assorbiti il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e il secondo motivo del ricorso incidentale. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione e per la recente formazione di un orientamento di legittimità sul punto.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
La responsabilità del soggetto che appone un visto di conformità infedele relativamente alla dichiarazione presentata tramite CAAF ha natura anche punitiva; nella versione ratione temporis applicabile la pretesa comprendeva imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.
art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
La contestazione e l'irrogazione delle sanzioni spettano alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore; tale competenza è funzionale e territoriale e non è derogabile.
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È il controllo formale sulla dichiarazione che ha originato l'accertamento della pretesa nei confronti del contribuente assistito e, in via riflessa, del professionista che aveva apposto il visto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso principale e incidentale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro richiamato nel secondo motivo incidentale per dedurre un errore processuale/violazione procedurale.
art. 13, d.m. 31 maggio 1999, n. 164
Individua le modalità con cui la dichiarazione dei redditi è presentata tramite i soggetti abilitati, rilevanti per applicare la disciplina del visto infedele.
Massime di principio
- Quando la legge attribuisce in modo espresso e inderogabile a un ufficio periferico specificamente individuato la competenza a contestare e iscrivere a ruolo una sanzione, l'atto compiuto da un ufficio diverso è illegittimo e va annullato.
- Nella disciplina del visto di conformità infedele, la previsione della competenza della direzione regionale del domicilio fiscale del trasgressore opera come regola di competenza funzionale e territoriale, non superabile per ragioni di mera connessione con il domicilio fiscale del contribuente assistito.
- Se un vizio dell'atto presupposto rende invalida l'iscrizione a ruolo e la conseguente cartella, i motivi ulteriori di ricorso possono restare assorbiti, potendo il giudice di legittimità cassare e decidere nel merito senza rinvio quando non occorrono ulteriori accertamenti in fatto.
- La responsabilità del professionista che rilascia un visto infedele può avere natura anche punitiva e non si esaurisce nella mera rifusione del pregiudizio arrecato all'Erario o al contribuente.
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