Corte di giustizia, Sentenza C-446/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 maggio 2020. — Agrobet CZ, s.r.o. contro Finanční úřad pro Středočeský kraj. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (TVA) – Direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell’IVA assolta a monte – Eccedenza di IVA – Trattenuta dell’eccedenza a seguito dell’avvio di un procedimento di verifica fiscale – Domanda di rimborso della parte dell’eccedenza relativa alle operazioni non interessate da tale procedimento – Diniego dell’amministrazione tributaria. — Causa C-446/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte esamina una normativa ceca che, in presenza di una verifica fiscale su alcune operazioni, non consente di rimborsare subito la parte dell’eccedenza IVA non contestata. Richiamando la neutralità dell’IVA e le modalità di esercizio del diritto a detrazione, la Corte ammette in linea di principio la possibilità di un rimborso parziale, ma solo se l’esistenza di una parte definitivamente non controversa sia dimostrabile in modo chiaro e inequivoco. In mancanza di tale certezza, la normativa nazionale non contrasta con il diritto UE.
Rimborso parziale dell’eccedenza IVA durante una verifica fiscale: compatibilità con la direttiva IVA di una normativa nazionale che non consente lo sblocco della parte non contestata.
La questione giuridica
Se gli articoli 179, 183 e 273 della direttiva 2006/112/CE, letti alla luce del principio di neutralità dell’IVA, ostino a una normativa nazionale che impedisce all’amministrazione tributaria di rimborsare, prima della conclusione di una verifica fiscale, la parte dell’eccedenza IVA relativa alle operazioni non interessate dalla verifica al momento del suo avvio.
Principio di diritto
La Corte afferma che gli articoli 179, 183 e 273 della direttiva IVA, letti alla luce del principio di neutralità fiscale, non impediscono a uno Stato membro di negare il rimborso anticipato della parte di eccedenza IVA riferita alle operazioni non verificate, quando non sia possibile determinare in modo chiaro, preciso e inequivocabile che, a prescindere dall’esito della verifica, resterà comunque un’eccedenza IVA rimborsabile; spetta però al giudice nazionale verificare in concreto se tale parte sia effettivamente identificabile come non controversa.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 167 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 179 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 183 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 273 direttiva 2006/112/CE
Rimborso parziale dell’eccedenza IVA durante una verifica fiscale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší správní soud in materia di IVA. La questione nasce dal rifiuto dell’amministrazione tributaria ceca di rimborsare immediatamente la parte non contestata di un’eccedenza IVA dichiarata, mentre era in corso una verifica fiscale limitata ad alcune operazioni del medesimo periodo d’imposta.
Fatti e procedimento principale
Agrobet CZ s. r. o. aveva presentato dichiarazioni IVA con eccedenze per dicembre 2015 e gennaio 2016. L’ufficio tributario ceco aveva avviato verifiche fiscali sulle operazioni relative al commercio di olio di colza, dubitando della correttezza dell’esenzione sulle cessioni e della detrazione dell’IVA a monte. La società sosteneva che il controllo riguardasse solo una parte dell’eccedenza e chiedeva il pagamento della quota non contestata.
La controversia è passata attraverso diverse decisioni dei giudici nazionali, fino al ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, che ha sollevato la questione pregiudiziale sulla compatibilità della disciplina ceca con la direttiva IVA e con il principio di neutralità.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiede se sia conforme al diritto dell’Unione una misura che subordina la liquidazione e il pagamento di una parte della detrazione IVA alla conclusione del procedimento relativo a tutte le operazioni imponibili del periodo d’imposta, anche quando una parte dell’eccedenza appare non controversa perché riferita a operazioni non oggetto della verifica.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama soprattutto:
- l’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE;
- gli articoli 167 e 168, lettera a), relativi alla nascita e all’esercizio del diritto a detrazione;
- l’articolo 179, che impone la detrazione globalmente per il periodo d’imposta;
- l’articolo 183, che disciplina il riporto o il rimborso dell’eccedenza;
- l’articolo 273, che consente agli Stati membri di imporre obblighi ulteriori per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e prevenire le evasioni.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che l’eccedenza IVA emerge da un calcolo unitario riferito all’intero periodo d’imposta, ma ciò non significa che essa sia necessariamente inscindibile. La direttiva IVA distingue infatti tra requisiti sostanziali del diritto a detrazione e modalità formali di esercizio del diritto stesso.
In questo quadro, la Corte afferma che una parte dell’eccedenza può essere considerata non controversa solo se, alla luce degli elementi del caso, gli importi dell’IVA dovuta e detraibile relativi alle operazioni non controllate non possono più variare e se l’amministrazione è in grado di escludere che la verifica possa incidere su tali importi. Non basta, quindi, la mera affermazione del contribuente o la semplice circostanza che la verifica sia stata inizialmente circoscritta ad alcune operazioni.
La Corte collega tale soluzione al principio di neutralità fiscale: il contribuente non deve sopportare un onere finanziario indebito per il solo fatto che l’amministrazione abbia avviato una verifica su una parte limitata delle operazioni. Tuttavia, il rimborso anticipato non è dovuto automaticamente; esso presuppone che l’eccedenza residua sia identificabile con chiarezza, precisione e senza ambiguità. La Corte richiama anche il principio di buona amministrazione, ritenendo che il contribuente debba poter fornire prove e ottenere una valutazione diligente e imparziale da parte dell’autorità fiscale.
Decisione
La Corte risponde che la direttiva IVA non osta a una normativa nazionale che non consenta il rimborso anticipato della parte dell’eccedenza IVA riferita alle operazioni non interessate dalla verifica, se non sia possibile determinare in modo chiaro, preciso e inequivocabile che un’eccedenza IVA permane comunque, a prescindere dall’esito del controllo. La verifica concreta di tale condizione è rimessa al giudice del rinvio.
Principio affermato
Il diritto UE ammette, in linea di principio, il rimborso parziale di un’eccedenza IVA durante una verifica fiscale, ma solo quando la parte asseritamente non contestata sia effettivamente identificabile come tale e destinata a permanere comunque dopo il controllo; in difetto di tale certezza, lo Stato membro può differire il rimborso fino alla conclusione del procedimento.
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