Cassazione Penale, Sentenza n. 40353/2024 del 04/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato, sostenendo l'incidente di costituzionalità dell'art. 157, secondo comma, c.p., per presunto contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 117 Cost. e con l'art. 6 §§1-2 CEDU. La difesa ha invocato violazioni del principio di ragionevolezza e della presunzione di innocenza e ha evidenziato l'inutilità rieducativa di una pena da scontare quando la pretesa punitiva dello Stato sarebbe venuta meno. Ha inoltre sostenuto che, avendo il giudice riconosciuto all'imputato un'attenuante che potenzialmente ridurrebbe la pena al di sotto del tempo già decorso, l'accoglimento della questione avrebbe comportato l'estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale (in particolare la sentenza n. 321/2008) che ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 157, secondo comma, c.p., affermando la discrezionalità legislativa nel determinare i criteri di computo per la prescrizione e ritenendo legittimo escludere dalle determinazioni astratte delle durate prescrizionali le attenuanti che modificano la pena in concreto. Ha altresì ritenuto non rilevante per le argomentazioni del ricorrente la giurisprudenza sovranazionale richiamata, in quanto riferita al diritto di accesso alla giustizia della persona offesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Di conseguenza resta ferma la decisione impugnata: la Corte d'appello di Reggio Calabria aveva dichiarato "non doversi procedere" nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 171-ter L. 22 aprile 1941, n. 633, e aveva confermato la condanna, con rideterminazione della pena, per il reato di cui all'art. 648 c.p.
Norme richiamate
art. 157, secondo comma, cod. pen.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto legittima la previsione che determina i termini prescrizionali sulla base della pena legale massima, escludendo in generale il conteggio delle attenuanti ai fini della determinazione dei tempi prescrizionali; si tratta di una scelta riconducibile alla discrezionalità legislativa.
art. 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633
La Corte d'appello aveva dichiarato "non doversi procedere" per il reato contestato ai sensi di questa norma (ratifica della decisione di merito). La Cassazione non ha riformato tale valutazione, avendo rigettato il ricorso come inammissibile.
art. 648 cod. pen.
La Corte d'appello ha confermato la condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) con rideterminazione della pena; la Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, ha lasciato ferma tale statuizione.
artt. 3, 24, 27 e 117 Cost.
Sono le norme costituzionali invocate dal ricorrente per sostenere la presunta illegittimità dell'art. 157 c.p.; la Corte ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, non sussista la violazione dedotta e che la disciplina della prescrizione rientri nella discrezionalità legislativa.
art. 6 §§1-2 CEDU
La giurisprudenza europea richiamata dal ricorrente riguarda in massima parte il diritto di accesso alla giustizia della persona offesa (es. Stubbings e altri v. Regno Unito) e, secondo la Cassazione, non è pertinente rispetto alle argomentazioni mosse dall'imputato in relazione alla disciplina della prescrizione.
Corte Costituzionale, sentenza 1° aprile 2008, n. 321
Sentenza di riferimento che ha già dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 157, secondo comma, c.p., come novellato, confermando la possibilità per il legislatore di determinare i termini prescrizionali sulla base degli elementi indicati dalla norma.
Massime di principio
- La determinazione legislativa dei termini prescrizionali è rimessa a discrezionalità del legislatore: le Corti costituzionali hanno ammesso che il computo possa basarsi sulla pena legale massima escludendo, in via astratta, le attenuanti.
- Una questione di legittimità costituzionale sull'art. 157 c.p. è già stata affrontata e respinta dalla Corte costituzionale (sent. n. 321/2008); per casi analoghi la difficoltà di ottenere un diverso approdo è elevata salvo nuovi profili non ancora esaminati.
- La giurisprudenza della Corte EDU richiamata in materia di accesso alla giustizia della vittima non si sovrappone automaticamente a questioni di legittimità costituzionale relative al calcolo della prescrizione a carico dell'imputato; occorre dimostrare la pertinenza diretta.
- Se l'obiettivo è ottenere l'estinzione del reato per prescrizione a seguito del riconoscimento di attenuanti, la strategia più efficace è contestare in sede di merito il calcolo concreto della prescrizione e l'applicazione delle attenuanti, piuttosto che basarsi esclusivamente su un rilievo di incostituzionalità già giurisdizionalmente risolto.
- Presentare ricorsi basati su questioni già risolte dalla Corte costituzionale espone al rischio di inammissibilità e a sanzioni per spese e ammende: è quindi opportuno valutare la novità e la non manifesta infondatezza delle argomentazioni prima di proporre il rimedio straordinario della questione di legittimità.
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