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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10925/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Giorgi Giuseppe ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo del capitale sociale e del patrimonio aziendale della Asteriskategory Unipessoal Lda disposto dal GIP, contestando la configurabilità del reato di intestazione fittizia (art. 512 bis c.p.). Il ricorrente deduceva omissioni probatorie e di motivazione rispetto all'elemento oggettivo (mancata prova, anche indiziaria, della provenienza illecita delle risorse impiegate per l'acquisto delle quote) e all'elemento soggettivo (assenza del dolo specifico in capo ai presunti interponenti e agli interposti), nonché la carenza di motivazione sul periculum in mora relativo al rischio di dispersione/occultamento delle quote e sulla necessità concreta del sequestro anticipato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, rilevando gravi carenze motivazionali. In particolare la Corte ha osservato che il giudice di merito non ha valutato adeguatamente la provenienza delle risorse usate per l'acquisizione delle quote societarie, si è limitato a ricondurre la fattispecie alla mera gestione di fatto da parte di terzi senza accertare la titolarità sostanziale e l'apporto finanziario, e non ha sufficientemente esaminato e confutato le argomentazioni difensive (documentazione bancaria, consulenze, esiti di precedenti procedure di prevenzione, epoca di costituzione della società, ecc.). Per tali ragioni la motivazione è stata ritenuta carente e il provvedimento meramente apparente, imponendo il rinvio per un nuovo giudizio che valuti compiutamente fumus e periculum.

Norme richiamate

  • art. 512 bis cod. pen. (intestazione fittizia di beni)

    Per la configurabilità del reato non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità o la gestione di fatto del bene: è necessaria la prova, anche indiziaria, della provenienza delle risorse impiegate per l'acquisto e della finalità di eludere misure di prevenzione patrimoniali.

  • art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito) - now art. 512 bis c.p.

    Riferimento normativo storico da cui trae origine la normativa sull'intestazione fittizia; la giurisprudenza richiede verifica della titolarità sostanziale e della provenienza dei conferimenti per integrare la fattispecie.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali è consentito per vizio di legge; tale vizio comprende errori di iudicando o carenze motivazionali tanto gravi da rendere incomprensibile il percorso logico-giustificativo del provvedimento impugnato.

  • Giurisprudenza di Cassazione citata (Sez. U. n. 25932/2008 e altre)

    Richiamati principi secondo cui il vizio di motivazione radicale integra motivo di cassazione e che il giudice deve fornire motivazione completa, coerente e ragionevole; inoltre consolidati principi interpretativi sull'onere di prova indiziaria circa provenienza dei mezzi e finalità elusiva per l'art. 512 bis.

Massime di principio

  • Per ipotizzare l'intestazione fittizia di quote societarie non basta dimostrare che soggetti provvedano alla gestione di fatto: è necessario acquisire elementi, anche indiziari, sulla provenienza delle risorse usate per l'acquisto delle quote e sulla finalità di elusione di misure di prevenzione.
  • Il giudice che dispone o conferma misure cautelari reali deve motivare in modo completo e confrontarsi con le argomentazioni difensive rilevanti (documentazione bancaria, consulenze tecniche, esiti di precedenti procedimenti), pena l'annullamento per carenza motivazionale.
  • In sede di riesame il controllo sul fumus non è un sindacato di merito ma impone un esame non meramente cartolare delle circostanze decisive, compreso il possibile difetto dell'elemento soggettivo quando sia di immediata rilevanza.
  • Le dichiarazioni di collaboratori o segnalazioni di polizia, da sole, non sono automaticamente idonee a fondare la misura: devono essere valutate e corroborate da elementi concreti, in particolare riguardo alla provenienza dei mezzi.
  • La data di costituzione della società e la cronologia degli eventi (es. antecedenza o posteriorità rispetto a notizie pubbliche che avrebbero creato il motivo di occultamento) sono fattori rilevanti da considerare nella valutazione dell'eventuale dolo elusivo.
  • Quando si invoca il pericolo di dispersione del patrimonio (periculum in mora) il giudice deve spiegare concretamente perché il sequestro anticipa e tutela l'efficacia di una futura confisca, non limitandosi a affermazioni generiche.

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