Cassazione Civile, Ordinanza n. 19082/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, operato dalla società nei confronti di due dipendenti, di somme ritenute indebitamente corrisposte a titolo di retribuzione feriale. I lavoratori avevano fruito di ferie dopo la cessazione di un regime di contratti di solidarietà difensivi che, per un certo periodo, aveva comportato riduzione dell’orario di lavoro e riproporzionamento degli istituti retributivi; la società sosteneva che le ferie maturate durante la solidarietà dovessero essere pagate solo in misura proporzionata all’orario ridotto e, quindi, chiedeva la restituzione dell’asserito eccedente pagato quando le ferie erano poi fruite a rapporto pienamente ripristinato. La Corte d’appello aveva però respinto l’appello della società, ritenendo non provata la debenza delle somme richieste in ripetizione e non meritevole di tutela l’interesse della datrice a ulteriormente avvantaggiarsi del riproporzionamento. In cassazione la società ha articolato sei motivi: 1) violazione della disciplina dei contratti di solidarietà e delle circolari INPS, sostenendo che le ferie maturassero in proporzione all’orario effettivo e che non esistesse un principio per cui le ferie godute dopo la cessazione della solidarietà fossero integralmente a carico del datore; 2) omesso esame di documenti e difetto di motivazione, assumendo che la mancata contestazione dei lavoratori e la documentazione prodotta dimostrassero il quantum dovuto; 3) ulteriore violazione della disciplina sulla solidarietà e sul riproporzionamento della retribuzione feriale, in ragione delle clausole degli accordi aziendali; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 36 Cost., sostenendo che mancasse prova della volontà dei lavoratori di fruire delle ferie dopo la vigenza del contratto e che il datore avesse correttamente disciplinato i periodi feriali; 5) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. perché la questione del numero di giornate lavorate sarebbe stata pacifica; 6) censura sulle spese di lite, chiedendone la compensazione per complessità e novità della questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in primo luogo, che la decisione impugnata fosse già conforme a precedenti di legittimità in fattispecie sovrapponibili. Ha poi osservato che i motivi centrali del ricorso non colpivano la ratio decidendi della sentenza di merito, fondata essenzialmente sulla mancata prova, da parte della società, del carattere indebito delle somme recuperate. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché la vicenda rientrava nella c.d. doppia conforme, senza adeguata indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito. I motivi sulla disciplina dei contratti di solidarietà sono stati ritenuti inammissibili perché non contestavano realmente il meccanismo solidaristico, ma la sola pretesa restitutoria, senza superare il rilievo del difetto di prova dell’indebito. Anche le censure sulla volontà del lavoratore di fruire delle ferie e sul numero di giornate lavorate sono state giudicate irrilevanti o prive di decisività, poiché la sentenza di merito aveva già escluso che fosse provato il pagamento integrale delle ferie. Infine, la doglianza sulle spese è stata considerata inammissibile, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito non censurabile nei termini dedotti. La società è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per aderire alle precedenti decisioni della Corte in fattispecie sovrapponibili
art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve esporre in modo specifico le censure e confrontarsi con la ratio decidendi
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
è necessaria l’indicazione specifica e la trascrizione degli atti e documenti rilevanti
art. 348-ter, quinto comma c.p.c.
nella doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni
art. 360, quinto comma c.p.c.
richiamato in relazione alla disciplina della doppia conforme e al vizio motivazionale
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il vizio di motivazione non è deducibile senza il rispetto dei presupposti della doppia conforme
art. 115 c.p.c.
la non contestazione riguarda i fatti allegati, non i documenti in sé
art. 2697 c.c.
l’onere di provare il carattere indebito del pagamento grava su chi agisce in ripetizione di indebito
art. 36 Cost.
richiamato per escludere che il riproporzionamento delle ferie potesse comprimere oltre misura il diritto del lavoratore
art. 2109 c.c.
il datore determina il periodo di godimento delle ferie nel rispetto delle esigenze aziendali e il lavoratore può solo indicare il periodo preferito
art. 112 c.p.c.
la censura è stata ritenuta irrilevante/inammissibile perché non scalfiva la ratio decisoria
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è affidata alla valutazione discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge
D.L. 132/2014
richiamato dalla ricorrente in tema di spese, senza che la Corte ravvisasse una violazione censurabile
art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002
dà atto, ove spettante, dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato
legge n. 863/1984, artt. 1 e 2
invocata per la disciplina dei contratti di solidarietà
legge n. 236/1993, art. 5
invocata per la disciplina dei contratti di solidarietà
circolare INPS n. 9/1986
richiamata dalla ricorrente sulla solidarietà di tipo A
circolare INPS n. 212/1994
richiamata dalla ricorrente sulla solidarietà di tipo A
art. 31 C.C.N.L. Telecomunicazioni 1° febbraio 2013
richiamato per la programmazione dei periodi di ferie
Massime di principio
- Chi agisce in ripetizione di indebito deve provare il fatto costitutivo della pretesa restitutoria, cioè l’assenza di causa del pagamento effettuato; se tale prova manca, la domanda non può essere accolta.
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che non si confrontano con la ragione decisiva della decisione sono inammissibili per difetto di specificità.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La non contestazione riguarda i fatti allegati e non può essere validamente invocata in relazione ai documenti se non sono stati riportati e specificati nei loro contenuti essenziali.
- Le doglianze che richiedono una rivalutazione del materiale probatorio o della discrezionalità del giudice di merito, specie in tema di spese di lite, sono inammissibili in sede di legittimità salvo violazione del criterio della soccombenza o dei parametri legali di liquidazione.
- Nel regime dei contratti di solidarietà, la questione decisiva non è il meccanismo astratto di riproporzionamento, ma la prova concreta dell’effettivo pagamento indebito che si assume da ripetere.
- La determinazione del periodo di godimento delle ferie spetta al datore di lavoro nell’esercizio del potere organizzativo, mentre al lavoratore compete la facoltà di indicare il periodo preferito; tale principio non trasforma, di per sé, in indebiti i pagamenti effettuati per ferie fruite in tempi successivi.
- La rilevanza di una censura in cassazione richiede non solo la sua astratta fondatezza, ma anche la decisività rispetto alla ratio della decisione impugnata.
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