Sentenza del 02/10/2017 n. 2136 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Imposta sostitutiva per la rivalutazione di terreni - Pagamento della prima rata - Rinuncia alla rivalutazione - Ammissibilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la rivalutazione dei terreni fosse facoltativa e che, avendo commesso un errore e non essendosi verificato alcun danno per l'Erario, avrebbe dovuto poter rinunciare successivamente all'opzione e recuperare o neutralizzare gli effetti del pagamento della prima rata.
La decisione
La rinuncia è stata ritenuta inammissibile. La rivalutazione è certamente facoltativa nella fase iniziale, ma il pagamento della prima rata costituisce un comportamento concludente che produce gli effetti giuridici previsti dalla legge. Una volta esercitata l'opzione e avviato il pagamento rateale, non è riconosciuta una successiva facoltà di recesso o di rinuncia, neppure quando l'adesione sia frutto di errore e non abbia arrecato danno all'Erario.
Norme richiamate
Disciplina fiscale della rivalutazione dei terreni mediante imposta sostitutiva
L'opzione per la rivalutazione è facoltativa, ma il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva manifesta l'esercizio dell'opzione e rende non ammissibile la successiva rinuncia.
Massime di principio
- La facoltatività di un'opzione fiscale riguarda la scelta iniziale e non implica automaticamente il diritto di recedere dopo che l'opzione è stata esercitata.
- Il pagamento della prima rata può costituire un comportamento concludente idoneo a perfezionare l'adesione a un regime fiscale agevolato o sostitutivo.
- L'errore del contribuente non consente necessariamente di annullare gli effetti di un'opzione fiscale già esercitata; occorre verificare se la legge preveda espressamente revoca, rettifica o rimborso.
- L'assenza di un danno per l'Erario, da sola, non fa venir meno gli effetti giuridici di una scelta fiscale validamente perfezionata.
- Prima di effettuare il primo pagamento relativo a un regime opzionale è opportuno verificare attentamente la possibilità di revoca o di rinuncia successiva.
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