Sentenza n. 130/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 111 del 23.05.2024, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2018/19-2021/22
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 111 del 23 maggio 2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro per ciascun anno scolastico considerato, oltre alle spese legali. La ricorrente ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato, senza tuttavia ottenere il pagamento. Ha quindi chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Successivamente ha comunicato l'avvenuto accredito delle somme, sostenendo che il pagamento era intervenuto prima della proposizione del ricorso e chiedendo la condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
Il TAR ha preso atto dell'avvenuto accredito del beneficio economico e, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza procedere alla nomina del commissario ad acta né all'assegnazione di un termine per l'adempimento. Il Collegio ha rilevato che dalla documentazione depositata dal Ministero sembrava emergere che il pagamento fosse intervenuto prima della notificazione del ricorso, circostanza non contestata dalla ricorrente, con un possibile profilo di inammissibilità dell'azione. Tuttavia, ha considerato che l'ottemperanza era comunque avvenuta con ritardo rispetto ai tempi previsti dalla normativa. In ragione di tale situazione, ha compensato integralmente le spese di giudizio, respingendo implicitamente la richiesta ministeriale di porle a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica, per l'aggiornamento e la formazione
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato del giudice del lavoro.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
La ricorrente ha richiamato il termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva.
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È stato applicato per dichiarare cessata la materia del contendere in conseguenza dell'avvenuta esecuzione dell'obbligo di pagamento.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale disposizione disciplinante il giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente l'obbligo stabilito dal giudicato, viene meno l'interesse alla prosecuzione della domanda e il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'avvenuto adempimento dell'amministrazione prima della notificazione del ricorso può determinare un profilo di inammissibilità dell'azione di ottemperanza per carenza dell'interesse attuale, se la circostanza risulta documentalmente e non è contestata.
- La tardività dell'adempimento può giustificare la compensazione delle spese anche quando il pagamento sia intervenuto prima della proposizione del ricorso, qualora l'inerzia o il ritardo dell'amministrazione abbiano reso necessaria l'iniziativa giudiziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →