Ordinanza n. 1312/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la disciplina del payback per i dispositivi medici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 23774/2025, chiedendone in via incidentale la sospensione dell'efficacia. La controversia riguarda la disciplina del cosiddetto payback per i dispositivi medici. L'appellante ha prospettato ulteriori questioni di legittimità costituzionale, ha invocato la normativa dell'Unione europea ritenendola ostativa alla disciplina contestata e ha formulato censure concernenti anche la giurisdizione in relazione ai singoli atti regionali. Dal testo non risultano ulteriori specifici motivi articolati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. In via sommaria, ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, secondo cui la disciplina del payback per i dispositivi medici è costituzionalmente legittima quando realizza un accorto bilanciamento, con modalità non implausibili, tra autonomia contrattuale delle parti pubbliche e private, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli interessi finanziari connessi al coordinamento della finanza pubblica. Le ulteriori questioni di costituzionalità potranno essere esaminate nella fase di merito, non emergendo nel frattempo un periculum tale da giustificare la disapplicazione della legge in sede cautelare. Il Collegio ha inoltre ritenuto, a un sommario esame, non pertinente la normativa UE invocata e ha rinviato al merito l'approfondimento delle ulteriori censure, comprese quelle sulla giurisdizione relativa agli atti regionali. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l'udienza di merito al 24 settembre 2026 e autorizzata la notificazione per pubblici proclami secondo le modalità già seguite in primo grado.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
È la base normativa della domanda cautelare in appello; l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado è stata respinta.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la già intervenuta affermazione della legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici costituisce elemento contrario alla sospensione della sentenza di primo grado, ferma la possibilità di esaminare ulteriori questioni di costituzionalità nel giudizio di merito.
- La disapplicazione cautelare della legge non può essere disposta in assenza di un periculum in mora di particolare gravità, anche quando siano state prospettate ulteriori questioni di legittimità costituzionale.
- Nella fase cautelare, il giudice può ritenere non pertinente la normativa dell'Unione europea invocata dall'appellante sulla base di un esame sommario, rinviando l'approfondimento della questione alla fase di merito.
- Le censure attinenti alla giurisdizione su singoli atti regionali possono essere riservate al giudizio di merito quando, nella fase cautelare, non siano decisive ai fini della valutazione della sospensione.
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