Cassazione Civile, Ordinanza n. 32814/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia originaria riguardava l'impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata dall'agente della riscossione a garanzia di un credito vantato da un Ministero. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere e aveva condannato l'attrice alle spese. L'appello della soccombente era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello per mancata apposizione della firma digitale sull'atto di gravame. La parte privata aveva quindi proposto revocazione sostenendo che la sentenza di appello fosse affetta da errore di fatto, perché la firma digitale sarebbe invece risultata presente secondo il corretto procedimento di verifica e in base a certificazione temporale e di conservazione digitale. La Corte d'appello aveva però dichiarato inammissibile la revocazione ritenendo che l'errore denunciato non fosse un errore revocatorio, poiché dalle stesse deduzioni della parte emergeva che le copie informatiche dell'appello notificate via PEC erano prive di firma digitale e che la tesi della sottoscrizione poggiava su documenti prodotti per la prima volta nel giudizio di revocazione, senza deposito del fascicolo di parte del giudizio di appello. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo nuovamente che la firma digitale era presente e che la prova risultava dal certificato temporale e dalla certificazione di conservazione digitale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse corretta e che il ricorso non colpisse la ratio decidendi: il punto decisivo era la mancata produzione del fascicolo di parte del giudizio di appello, che impediva di verificare l'errore revocatorio sulla base degli atti del processo definito, non potendo supplirsi con documenti nuovi prodotti solo in sede di revocazione. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva immediatamente desumibile dal raffronto tra sentenza impugnata e atti del giudizio definito; non è configurabile quando la censura pretenda di fondarsi su documenti nuovi non già presenti nel fascicolo del processo da cui deriva la decisione impugnata.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e pertinere direttamente alla ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che si limiti a reiterare la tesi già disattesa senza contrastare il decisivo rilievo posto a fondamento della decisione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato solo per dare atto della riserva del Collegio per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato quale parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo se la svista emerge in modo immediato dal confronto tra la sentenza impugnata e gli atti del giudizio nel quale essa è stata pronunciata; non può essere costruito su una diversa lettura di documenti introdotti solo nel giudizio di revocazione.
- Chi chiede la revocazione deve mettere il giudice in condizione di verificare l'errore denunciato mediante la produzione degli atti rilevanti del processo definito; la mancata produzione del fascicolo di parte del giudizio precedente può rendere inammissibile la domanda.
- Nel ricorso per cassazione contro la decisione che dichiara inammissibile la revocazione, il motivo deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione della tesi di merito già disattesa integra difetto di specificità e comporta inammissibilità.
- La prova di un preteso errore percettivo non può essere affidata a documenti nuovi che avrebbero dovuto essere già presenti nel fascicolo del giudizio definito, perché ciò trasformerebbe la revocazione in un surrettizio riesame del merito.
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